Sentenze nº T-314/06 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 13, 2010

Resolution DateSeptember 13, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-314/06

Nella causa T‑314/06,

Whirlpool Europe Srl, con sede in Comerio, rappresentata dagli avv.ti M. Bronckers e F. Louis,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

e dal

Conseil européen de la construction d’appareils domestiques (CECED), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Y. Desmedt e A. Verheyden,

intervenienti

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf, in qualità di agenti,

e da

LG Electronics, Inc., con sede in Seul (Corea del Sud), rappresentata inizialmente dagli avv.ti L. Ruessmann e P. Hecker, successivamente dagli avv.ti Ruessmann e A. Willems,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (GU L 236, pag. 11),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A. W. H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 La normativa antidumping di base è costituita dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22)].

2 L’art. 1, nn. 1 e 4, del regolamento di base (divenuto art. 1, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1225/2009) dispone quanto segue:

1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

(...)

4. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato

.

3 L’art. 15 del regolamento di base (divenuto art. 15 del regolamento n. 1225/2009) prevede quanto segue:

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d’informazione utili.

3. Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l’organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest’ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

4. Le consultazioni riguardano in particolare:

(...)

d) le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dal dumping oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure

.

4 Il termine di 10 giorni lavorativi che l’art. 15, n. 2, del regolamento di base (divenuto art. 15, n. 2, del regolamento n. 1225/2009) impartisce al presidente del comitato consultivo per comunicare agli Stati membri tutti gli elementi d’informazione utili è stato introdotto nel regolamento di base dal regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (GU L 77, pag. 12), il cui diciassettesimo ‘considerando’ così recita:

Le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo sono spesso di natura altamente tecnica e comportano un’analisi economica e giuridica complessa. Per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle, tali informazioni dovrebbero essere loro inviate al più tardi 10 giorni prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato

.

5 L’art. 20 del regolamento di base (divenuto art. 20 del regolamento n. 1225/2009) dispone quanto segue:

1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

(...)

4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell’articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo l’informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell’urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni

.

Fatti

  1. Mercato oggetto dell’inchiesta

    6 Il mercato delle combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, oggetto dell’inchiesta a seguito della quale sono state introdotte le misure antidumping controverse, si articola in tre segmenti:

    – il segmento dei frigoriferi con il refrigeratore in basso, in cui il compartimenti congelatore è collocato al di sotto del compartimento frigorifero;

    – il segmento dei frigoriferi «side-by-side», muniti di due porte che si aprono su compartimenti congelatore e frigorifero adiacenti.

    7 Recentemente è comparso sul mercato un nuovo tipo di combinazione di frigorifero e di congelatore-conservatore, a tre porte, il cui comparto congelatore è posto al di sotto del comparto frigorifero in un pezzo unico. Il comparto congelatore è fornito di una porta, mentre due porte affiancate si aprono sul comparto frigorifero.

  2. Fase iniziale del procedimento d’inchiesta

    8 Il 18 aprile 2005 la Whirlpool Europe Srl, ricorrente, ha presentato alla Commissione delle Comunità europee, in base al regolamento di base, una denunzia contro le importazioni di taluni frigoriferi originari della Corea del sud.

    9 Il 2 giugno 2005 la Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originari della Repubblica di Corea (GU C 135, pag. 4). I prodotti che secondo la denuncia sarebbero stati oggetto di dumping erano le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate e adiacenti.

    10 La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate dall’inchiesta.

    11 La LG Electronics, Inc. (in prosieguo: la «LG»), una società coreana, ha sostenuto che tutti i frigoriferi di grande volume avrebbero dovuto essere inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta, dal momento che essi hanno lo stesso scopo, ossia la conservazione dei generi alimentari e delle bevande, e dato che la maggior parte di essi dispone contemporaneamente di un comparto frigorifero e di un comparto congelatore.

    12 La LG ha inoltre asserito che la definizione del prodotto in esame contenuta nell’avviso di apertura era errata. Essa ha affermato che nell’industria per frigoriferi «side by side» si intendono i frigoriferi con comparto frigorifero e comparto congelatore adiacenti e muniti di porte esterne separate per ciascuna sezione. Secondo la società, se si fosse dovuta confermare la definizione del prodotto in esame di cui all’avviso di apertura, alcuni tipi di apparecchi con il refrigeratore in basso, ossia le combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con due porte nel comparto frigorifero in posizione superiore e una porta nel comparto congelatore in posizione inferiore, sarebbero stati compresi nell’inchiesta, mentre modelli analoghi con una sola porta per ogni comparto ne sarebbero stati esclusi. La LG ha quindi chiesto di...

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