Sentenze nº T-281/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 16, 2010

Resolution DateDecember 16, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-281/09

Nella causa T‑281/09,

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, con sede in Frechen (Germania), rappresentata dall’avv. J. Albrecht,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schäffner, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 maggio 2009 (procedimento R 1429/2008‑4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo CHROMA come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto, in camera di consiglio, dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relatore) e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2009,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2009,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 In data 6 marzo 2008, la ricorrente, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, ha presentanto una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo CHROMA.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano segnatamente nelle classi 11 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– classe 11: «Lavelli, piatti doccia, docce e vasche da bagno, lavandini, bidè, orinatoi, gabinetti, vaschette di gabinetti, tutti in ceramica»;

– classe 19: «Materiali da costruzione non metallici; lastre, piastre, modanature, condutture e rivestimenti per uso edilizio, tutti non in metallo; lastre di ceramica, mosaici e pezzi sagomati per uso edilizio; materie prime per la ceramica».

4 Con decisione 7 agosto 2008, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i prodotti in questione in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009] e dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 2, del regolamento n. 207/2009].

5 Il 30 settembre 2008 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

6 Con decisione 8 maggio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso con la motivazione che il marchio richiesto era descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009. Essa ha dichiarato, in sostanza, che il segno in questione costituiva la traslitterazione in caratteri latini della parola greca «χρώμα» (colore) e che, trattandosi di un’indicazione descrittiva delle caratteristiche dei prodotti interessati, sussisteva un impedimento assoluto alla registrazione in Grecia ed a Cipro. Per gli stessi motivi, essa ha peraltro ritenuto che il segno in questione fosse altresì privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI alle spese.

8 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

9 Nel proprio controricorso, l’UAMI solleva, a titolo principale, un’eccezione di irricevibilità del ricorso basata sulle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.

10 Nella propria replica, la ricorrente contesta tale...

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