Sentenze nº T-157/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 08, 2011

Resolution DateFebruary 08, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-157/08

Nella causa T‑157/08,

Paroc Oy AB, con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata dal sig. J. Palm,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 21 febbraio 2008 (procedimento R 54/2008‑2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo INSULATE FOR LIFE come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi (relatore), presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2009,

visto il quesito scritto posto dal Tribunale alle parti,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

A – Sulla prima domanda di registrazione

1 Il 4 maggio 2004 la ricorrente, Paroc Oy AB, aveva presentato una prima domanda di registrazione di marchio comunitario (in prosieguo: la «prima domanda di registrazione») presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio del quale era stata chiesta la registrazione era il segno denominativo INSULATE FOR LIFE.

3 I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientravano nelle classi 6, 17 e 19 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 6: «Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali»;

– classe 17: «Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici»;

– classe 19: «Materiali da costruzione (non metallici); tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici».

4 Con decisione 25 agosto 2005 l’esaminatore aveva respinto la domanda di registrazione per l’insieme dei prodotti di cui trattasi in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ed era descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009].

5 Il 24 ottobre 2005 la ricorrente aveva proposto ricorso avverso detta decisione.

6 Con decisione 3 aprile 2006 (in prosieguo: la «prima decisione»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI aveva respinto il ricorso e aveva confermato il rifiuto di registrare il segno denominativo INSULATE FOR LIFE sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. In sostanza, la commissione di ricorso aveva considerato che il pubblico pertinente, generale o specializzato, percepirebbe la combinazione delle parole «insulate for life», immediatamente e senza alcuno sforzo specifico di analisi, come un’indicazione secondo cui la ricorrente forniva un materiale isolante e resistente atto a durare tutta una vita. In mancanza di una giustapposizione inusuale dei suoi elementi dai punti di vista della sintassi, della grammatica, della fonetica e/o del significato, tale combinazione di parole sarebbe descrittiva delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi e, pertanto, necessariamente priva di carattere distintivo (v. punti 15 e 18‑20 della prima decisione).

7 La ricorrente non ha proposto ricorso avverso la prima decisione dinanzi al Tribunale.

B – Sulla seconda domanda di registrazione

8 Il 24 maggio 2007 la ricorrente ha presentato all’UAMI una seconda domanda di registrazione di marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94 (in prosieguo: la «seconda domanda di registrazione»).

9 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo INSULATE FOR LIFE.

10 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, da un lato, nelle classi 6, 17 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i prodotti corrispondenti a quelli descritti supra al punto 3, e, dall’altro, nella classe 37, di cui all’Accordo di Nizza, per i servizi corrispondenti alla seguente descrizione: «Costruzione; riparazione; servizi d’installazione».

11 Con decisione 23 ottobre 2007 l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per l’insieme dei prodotti e dei servizi di cui trattasi in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

12 Il 20 dicembre 2007 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione.

13 Con decisione 21 febbraio 2008 (in prosieguo: la «seconda decisione» o la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso e ha confermato il rifiuto di registrare il segno denominativo INSULATE FOR LIFE sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

14 In sostanza, la commissione di ricorso ha fatto riferimento anzitutto ai motivi esposti nei punti 15‑20 della prima decisione, rilevando, da un lato, che gli argomenti presentati dalla ricorrente riguardo ai prodotti delle classi 6, 17, e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza erano, sostanzialmente, uguali a quelli dedotti a sostegno della prima domanda di registrazione e, dall’altro, che la ricorrente non aveva «fornito alcun elemento che consentisse di constatare un cambiamento della giurisprudenza costante in materia o una qualsiasi evoluzione dei mercati di cui trattasi, che potesse indurre la commissione di ricorso a riconsiderare i motivi sul fondamento dei quali essa [aveva] precedentemente respinto la [prima] domanda di registrazione». Al riguardo, la commissione di ricorso ha precisato che il fatto che la prima decisione si basasse sull’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 era privo di pertinenza, poiché, da un lato, per respingere una domanda di registrazione sarebbe sufficiente l’applicabilità di uno solo degli impedimenti assoluti previsti dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, un segno denominativo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti in esame sarebbe, di conseguenza, necessariamente privo di carattere distintivo relativamente agli stessi prodotti ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento. Pertanto, la commissione di ricorso ha rilevato che essa doveva prendere posizione, in maniera più precisa, solo sugli argomenti «che non [erano] stati già illustrati nella [prima] domanda di registrazione (…)», nonché sulla registrabilità del marchio richiesto con riferimento ai servizi della classe 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza (v. punti 12‑15 della decisione impugnata).

15 Peraltro, riguardo a tali servizi, la commissione di ricorso ha rilevato in sostanza che il pubblico pertinente, generale o specializzato, percepirebbe «immediatamente e senza bisogno di una più approfondita riflessione analitica [il] segno denominativo [richiesto], considerato nel suo insieme, come un’allusione alla circostanza che la ricorrente fornisce servizi di lunga durata che sono connessi all’utilizzo di un materiale isolante particolarmente resistente, e non come un’indicazione dell’origine commerciale di detti servizi». Il...

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