Sentenze nº T-68/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 17, 2011

Resolution DateFebruary 17, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-68/08

Nella causa T‑68/08,

Fédération internationale de football association (FIFA), con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata inizialmente dal sig. E. Batchelor, dalla sig.ra F. Young, solicitors, dagli avv.ti A. Barav, D. Reymond, avocats, e dalla sig.ra F. Carlin, barrister, successivamente dal sig. Batchelor, dagli avv.ti Barav, Reymond e dalla sig.ra Carlin,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Benyon, dalle sig.re E. Montaguti e N. Yerrell, successivamente dal sig. Benyon e dalla sig.ra Montaguti, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC, e dalla sig.ra M. Lester, barrister,

convenuta,

sostenuta dal

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti J. Stuyck e A. Joachimowicz, avocats,

e dal

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalle sig.re S. Behzadi-Spencer e V. Jackson, successivamente dalla sig.ra Behzadi-Spencer e dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti inizialmente dal sig. T. de la Mare, successivamente dal sig. B. Kennelly, barristers,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N. J. Forwood (relatore), presidente, L. Truchot e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’art. 43 CE è così formulato:

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, [CE,] alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali

.

2 L’art. 49, primo comma, CE dispone quanto segue:

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione

.

3 A norma dell’art. 86, n. 1, CE, «[g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12[CE] e da 81[CE] a 89[CE] inclusi».

4 L’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] (GU L 202, pag. 60), così prevede:

1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti

.

5 I ‘considerando’ dal diciottesimo al ventiduesimo della direttiva 97/36 hanno il seguente tenore:

(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (...)

(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo)

.

Fatti e decisione impugnata

6 La Fédération internationale de football association (FIFA), ricorrente, è un’associazione composta da 208 federazioni nazionali di calcio e costituisce l’organo esecutivo del calcio a livello mondiale. I suoi obiettivi consistono, tra l’altro, nella promozione globale del calcio e nell’organizzazione delle sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva delle finali della Coppa del mondo della FIFA (in prosieguo: la «Coppa del mondo»), di cui essa assicura l’organizzazione, costituisce la sua principale fonte di reddito.

7 Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Ministro») ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, comprendente la Coppa del mondo.

8 L’adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1997 in merito ai criteri in base ai quali doveva valutarsi la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell’adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della cultura, dei mezzi d’informazione e dello sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell’elenco, segnatamente, quando ha...

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