Sentenze nº T-123/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 03, 2011

Resolution DateMarch 03, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-123/07

Nelle cause riunite da T‑122/07 a T‑124/07,

Siemens AG Österreich, con sede in Vienna (Austria),

VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, con sede in Vienna,

ricorrenti nella causa T‑122/07,

Siemens Transmission & Distribution Ltd, con sede in Manchester (Regno Unito),

ricorrente nella causa T‑123/07,

Siemens Transmission & Distribution SA, con sede in Grenoble (Francia),

Nuova Magrini Galileo SpA, con sede in Bergamo,

ricorrenti nella causa T‑124/07,

rappresentate dagli avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. F. Arbault e O. Weber, successivamente dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra A. Antoniadis, e infine dalla sig.ra Antoniadis e dal sig. R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

I – Le ricorrenti e il gruppo VA Tech

1 Il 20 settembre 1998 la VA Technologie AG ha acquisito una controllata della Rolls-Royce, la Reyrolle Ltd, divenuta VA Tech Reyrolle Ltd, successivamente Siemens Transmission & Distribution Ltd, ricorrente nella causa T‑123/07 (in prosieguo: la «Reyrolle»). Il 13 marzo 2001 la VA Technologie, tramite una controllata al 100%, la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, seconda ricorrente nella causa T‑122/07 (in prosieguo: la «KEG»), ha conferito la Reyrolle alla società di nuova creazione VA Tech Schneider High Voltage GmbH (in prosieguo: la «VAS»), nella quale, tramite la sua controllata, essa deteneva il 60% delle quote, mentre le restanti quote erano detenute dalla Schneider Electric SA. Il conferimento di quest’ultima alla VAS consisteva nella Schneider Electric High Voltage SA, divenuta VA Tech Transmission & Distribution SA, successivamente Siemens Transmission & Distribution SA, prima ricorrente nella causa T‑124/07 (in prosieguo: la «SEHV»), e nella Nuova Magrini Galileo SpA, seconda ricorrente nella causa T‑124/07 (in prosieguo: la «Magrini»), precedentemente sue controllate al 100%, dato che la SEHV concentrava peraltro, a partire dal 1999, le pregresse attività di alta tensione cedute da diverse controllate della Schneider Electric.

2 Nell’ottobre del 2004 la VA Technologie ha acquisito, tramite la KEG, l’intero capitale sociale della Schneider Electric nel capitale della VAS.

3 Nel 2005 la Siemens AG ha acquisito il controllo esclusivo del gruppo del quale la società VA Technologie era la società capogruppo (in prosieguo: il «gruppo VA Tech»), attraverso un’offerta pubblica d’acquisto lanciata da una controllata, vale a dire la prima ricorrente nella causa T‑122/07, la Siemens AG Österreich (in prosieguo: la «Siemens Österreich»). In seguito a tale acquisizione di controllo, la VA Technologie e, successivamente, la VAS sono state fuse nella Siemens Österreich.

II – Le GIS e la fase precontenziosa del procedimento

4 Le apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS») servono a controllare il flusso di energia nelle reti elettriche. Si tratta di apparecchiature elettriche pesanti, utilizzate come componente principale nelle sottostazioni elettriche «chiavi in mano». Le sottostazioni sono stazioni elettriche ausiliarie che convertono la corrente elettrica. Oltre al trasformatore, le altre componenti principali delle sottostazioni sono: i sistemi di controllo, i relè, le batterie, i carica-batteria e le apparecchiature di comando. Queste ultime servono a proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o ad isolare il circuito e un trasformatore in caso di guasto.

5 L’isolamento delle apparecchiature di comando può essere ottenuto mediante l’impiego di gas, di aria o attraverso una combinazione di entrambi. Le GIS sono vendute in tutto il mondo già integrate in sottostazioni elettriche «chiavi in mano» o come apparecchiature separate da integrare in dette sottostazioni. Esse rappresentano il 30‑60% del prezzo totale di tali sottostazioni.

6 Il 3 marzo 2004 la ABB Ltd ha denunciato alla Commissione l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali nel settore delle GIS e ha presentato una richiesta orale di immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

7 Le pratiche denunciate dall’ABB consistevano nel coordinamento a livello mondiale della vendita di progetti di GIS che implicava la ripartizione dei mercati, l’attribuzione di quote e il mantenimento delle rispettive quote di mercato, l’assegnazione di progetti di GIS a taluni produttori designati a tale scopo e la manipolazione della procedura di gara («bid ridding») per garantire che i contratti fossero aggiudicati a tali produttori, la fissazione dei prezzi mediante complessi accordi sui progetti di GIS non assegnati, la rescissione dei contratti di licenza stipulati con società non appartenenti all’intesa e lo scambio di informazioni commerciali sensibili.

8 La richiesta orale di immunità dalle ammende presentata dall’ABB è stata integrata con osservazioni orali e prove documentali. Il 25 aprile 2004 la Commissione ha concesso all’ABB un’immunità condizionata.

9 Sulla base delle dichiarazioni dell’ABB, la Commissione ha avviato un’indagine e, in data 11 e 12 maggio 2004, ha svolto accertamenti presso i locali dell’Areva T&D SA, della Siemens AG, del gruppo VA Tech, della Hitachi Ltd e della Japan AE Power Systems Corp (in prosieguo: la «JAEPS»).

10 Il 30 luglio 2004 il gruppo VA Tech ha fornito alla Commissione un memorandum ed alcuni documenti e, il 23 agosto 2004, ulteriori spiegazioni.

11 Il 20 aprile 2006 la Commissione ha emanato una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata a 20 società, tra le quali le ricorrenti.

III – La decisione impugnata

12 Il 24 gennaio 2007 la Commissione ha emanato la decisione C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione è stata notificata alle ricorrenti il 7 oppure l’8 febbraio 2007.

13 Oltre che alle ricorrenti e alla Schneider Electric, la decisione impugnata è stata inviata all’ABB, all’Alstom SA, all’Areva SA, all’Areva T&D AG, all’Areva T&D Holding SA e all’Areva T&D SA (in prosieguo, congiuntamente: le «società del gruppo Areva»), alla Fuji Electric Holdings Co., Ltd e alla Fuji Electric Systems Co., Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Fuji»), alla Hitachi Ltd e alla Hitachi Europa Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Hitachi»), alla JAEPS, alla Mitsubishi Electric System Corp. (in prosieguo: la «Melco»), alla Siemens e alla Toshiba Corp.

14 Ai punti 113-123 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano coordinato l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale, ad eccezione di alcuni mercati, in base a regole concordate, volte segnatamente a rispettare quote che riflettevano in buona sostanza il valore delle loro quote di mercato storiche. Essa ha precisato che l’attribuzione dei progetti di GIS era effettuata sulla base di una quota comune «giapponese» e di una quota comune «europea», le quali dovevano essere successivamente ripartite, rispettivamente, tra i produttori giapponesi e tra quelli europei. Un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ») stabiliva norme che consentivano di assegnare i progetti di GIS ora ai produttori giapponesi, ora ai produttori europei, e di imputare il loro valore alla rispettiva quota. Inoltre, ai punti 124-132 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano concluso un’intesa non scritta (in prosieguo: l’«intesa comune») in base alla quale i progetti di GIS in Giappone, da un lato, e nei territori dei membri europei dell’intesa, dall’altro − definiti congiuntamente i «paesi d’origine» dei progetti di GIS −, erano riservati, rispettivamente, ai membri giapponesi e ai membri europei del cartello. I progetti di GIS nei «paesi d’origine» non costituivano oggetto di scambi di informazioni tra i due gruppi e non erano imputati alle rispettive quote.

15 L’accordo GQ prevedeva altresì norme per lo scambio delle informazioni necessarie al funzionamento del cartello tra i due gruppi di produttori, il quale era assicurato in particolare dai segretari di detti gruppi, per la manipolazione delle procedure di gara e per la fissazione dei prezzi dei progetti di GIS che non potevano essere assegnati. Ai termini dell’allegato 2, l’accordo GQ si applicava al mondo intero, eccezion fatta per Stati Uniti, Canada, Giappone e 17 paesi dell’Europa occidentale. Inoltre, in forza dell’intesa comune, i progetti di GIS nei paesi europei diversi dai «paesi d’origine» erano parimenti riservati al gruppo europeo, mentre i produttori giapponesi si erano impegnati a non presentare offerte per i progetti di GIS in Europa.

16 Secondo la Commissione, la ripartizione dei progetti di GIS tra i produttori europei era disciplinata da un accordo firmato anch’esso a Vienna il 15 aprile 1988, intitolato «E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement» (Accordo operativo...

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