Sentenze nº T-233/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 22, 2011

Resolution DateMarch 22, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-233/09

Nella causa T‑233/09,

Access Info Europe, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti O. W. Brouwer e J. Blockx,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra C. Fekete e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E.-M. Mamouna e dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti,

e da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra E. Jenkinson e dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra L. J. Stratford, barrister,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 26 febbraio 2009 con cui viene negato l’accesso a talune informazioni contenute in una nota del 26 novembre 2008, riguardante una proposta di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Ai sensi dell’art. 255 CE:

1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 entro due anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti

.

2 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), definisce i principi, le condizioni e le limitazioni del diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni sancito all’art. 255, n. 2, CE.

3 L’art. 4 di detto regolamento introduce una serie di eccezioni al diritto di accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, sancito dall’art. 2 di tale regolamento per qualsiasi cittadino dell’Unione e per qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro.

4 In particolare, l’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 così recita:

L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione

.

5 A termini dell’art. 207, n. 3, CE:

Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 255, paragrafo 3, [CE], il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l’efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici

.

Fatti all’origine della controversia

6 L’associazione Access Info Europe, ricorrente, con un messaggio di posta elettronica del 3 dicembre 2008 chiedeva al Consiglio dell’Unione europea, in applicazione del regolamento n. 1049/2001, di avere accesso ad una nota del 26 novembre 2008, indirizzata dal Segretariato generale del Consiglio al gruppo di lavoro sull’informazione istituito dal Consiglio, riguardante la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il «documento richiesto»). Tale documento riunisce le proposte di emendamento o di nuova redazione comunicate da vari Stati membri nel corso della riunione del gruppo di lavoro del 25 novembre 2008.

7 Con messaggio di posta elettronica in data 17 dicembre 2008, il Consiglio concedeva alla ricorrente l’accesso parziale al documento richiesto. La versione comunicata alla ricorrente comportava le proposte summenzionate senza permettere tuttavia di individuare lo Stato membro che ne era l’autore. Per giustificare il rifiuto di comunicare tale informazione, il Consiglio rilevava che la sua divulgazione avrebbe pregiudicato gravemente il processo decisionale, e che essa non era giustificata da quell’interesse pubblico prevalente che consentirebbe di applicare l’eccezione al diritto di accesso ai documenti sancita dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001.

8 La ricorrente presentava una domanda di conferma ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, con messaggio di posta elettronica del 16 gennaio 2009.

9 Con decisione adottata il 26 febbraio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il Consiglio confermava, per il tramite del suo Segretariato generale, il suo rifiuto di divulgare, sulla base dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, gli elementi del documento richiesto che consentivano di individuare gli Stati membri autori delle diverse proposte comunicate nel corso della riunione del gruppo di lavoro sull’informazione del 25 novembre 2008. In seguito ad una richiesta riguardante lo stato di avanzamento della procedura presentata dalla ricorrente, il Consiglio le comunicava la decisione impugnata con un messaggio di posta elettronica recante la data del 3 aprile 2009. In tale messaggio, il Consiglio constata altresì di avere già trasmesso alla ricorrente una copia della decisione impugnata in una lettera inviata il 26 febbraio 2009.

10 Nella decisione impugnata, il Consiglio adduce le seguenti ragioni per provare che la divulgazione dell’identità degli autori delle diverse proposte di emendamento pregiudicherebbe gravemente il suo processo decisionale e non sarebbe richiesta da un interesse pubblico prevalente:

Il gruppo di lavoro “Informazione”, organo preparatorio del Consiglio responsabile della proposta, si è riunito in una serie di occasioni per procedere ad un primo esame della proposta [di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai documenti presentati dalla Commissione il 30 aprile 2008 e attualmente dibattuta dai due rami dell’autorità legislativa nell’ambito della procedura di codecisione]. Nel corso di tali discussioni, alcune delegazioni hanno espresso il loro parere preliminare sulle modifiche contenute nella proposta. Tali discussioni si trovano tuttora in una fase preliminare e non abbiamo rilevato alcuna convergenza nei punti di vista né tratto conclusioni sulle questioni sollevate. I contributi scritti contenuti nel documento richiesto riguardano tre questioni particolarmente delicate nel contesto delle discussioni preliminari con il Consiglio e che non sono state a tutt’oggi esaminate approfonditamente all’interno del gruppo di lavoro “Informazione”. Alla luce del fatto che il processo decisionale si trova per il momento in una fase iniziale, che le delicate questioni sollevate nel documento richiesto non sono state ancora discusse in maniera approfondita e che non è stata per ora definita una chiara linea di condotta su tali questioni, la divulgazione del nome delle delegazioni da cui provengono le proposte contenute nel documento richiesto comprometterebbe gravemente l’efficacia del processo decisionale del Consiglio, mettendo a rischio la capacità di quest’ultimo di giungere ad un accordo su tale questione e, in particolare, ridurrebbe il margine di manovra delle delegazioni per trovare un compromesso all’interno del Consiglio.

Infatti, il rischio di pregiudicare gravemente il processo decisionale del Consiglio è ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. Se nel corso del processo decisionale occorresse divulgare nella loro integralità i documenti riguardanti il punto di vista espresso per iscritto da alcune delegazioni su questioni particolarmente delicate, talune delegazioni sarebbero incentivate a non presentare più la loro posizione per iscritto e a limitarsi a scambi orali con il Consiglio e i suoi organi preparatori, senza redigere documenti scritti. Ciò comprometterebbe notevolmente l’efficacia del processo decisionale interno del Consiglio, impedendo lo svolgimento di discussioni interne complesse sul progetto di atto e sarebbe altresì pregiudizievole per la trasparenza complessiva del processo decisionale del Consiglio.

Il Consiglio ha bilanciato, da un lato, l’interesse pubblico relativo all’efficacia del suo processo decisionale interno e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una maggiore trasparenza, che garantisce che le istituzioni dell’Unione europea beneficino di una maggiore legittimità e che siano ancora più responsabili verso i cittadini, in particolare quando agiscono in qualità di legislatore. In ragione di questo bilanciamento il Segretariato generale ha deciso, in risposta alla domanda iniziale, di divulgare il contenuto del documento richiesto sopprimendo però il nome delle delegazioni interessate. Tale soluzione consente, da un lato, ai cittadini di esaminare, conformemente ai principi democratici, le informazioni su cui si fonda il progetto di atto legislativo dibattuto in seno al Consiglio e, dall’altro, di...

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