Sentenze nº T-84/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 07, 2011
Resolution Date | April 07, 2011 |
Issuing Organization | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Decision Number | T-84/08 |
Nella causa T‑84/08,
Intesa Sanpaolo SpA, con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti A. Perani e P. Pozzi,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Kaase, J-C. Plate e M. Berger,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e l’Intesa Sanpaolo SpA,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2008,
visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2008,
in seguito all’udienza del 21 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 21 marzo 2003, la ricorrente, Intesa Sanpaolo SpA, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo COMIT.
3 I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi a:
– classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;
– classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;
– classe 36: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari»;
– classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;
– classe 42: «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; servizi giuridici».
4 La domanda veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 80/2003 del 3 novembre 2003.
5 Il 29 gennaio 2004, il predecessore dell’interveniente, la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, ha presentato un’opposizione alla registrazione del marchio richiesto, adducendo un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].
6 L’opposizione era fondata sul marchio figurativo tedesco, registrato con il numero 39920459, qui di seguito riprodotto:
7 I prodotti e i servizi rientranti nel marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione sono compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42 e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
– classe 9: «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici»;
– classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché»;
– classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;
– classe 36: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari»;
– classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;
– classe 42: «Progettazione tecnica, progettazione di costruzioni, consulenza in materia di costruzioni; servizi di ogni tipo (tranne quelli collegati ai settori dei macchinari e delle macchine utensili)».
8 Con decisione 12 gennaio 2006, la divisione d’opposizione accoglieva parzialmente l’opposizione. Essa respingeva la domanda di marchio comunitario per i prodotti appartenenti alla classe 16, in quanto esisteva un rischio di confusione per questi ultimi sul territorio tedesco.
9 Il 20 gennaio 2006, l’interveniente proponeva un ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione d’opposizione, in quanto tale decisione respingeva la sua opposizione per i servizi compresi nelle classi 35, 36, 41 e 42. Nelle osservazioni presentate in risposta al ricorso, la ricorrente ha chiesto la modifica di tale decisione nella parte in cui accoglieva l’opposizione per i prodotti compresi nella classe 16.
10 Con decisione...
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