Sentenze nº T-39/06 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, October 05, 2011

Resolution DateOctober 05, 2011
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-39/06

Nella causa T‑39/06,

Transcatab SpA, con sede in Caserta, rappresentata dagli avv.ti C. Osti e A. Prastaro,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Amato, successivamente dal sig. V. Di Bucci, e infine dai sigg. É. Gippini Fournier e L. Malferrari, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. F. Ruggeri Laderchi,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia), in secondo luogo una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Transcatab con detta decisione e, in terzo luogo, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento di detto importo,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Transcatab SpA, ricorrente, è una società italiana, attualmente in liquidazione, avente come attività principale la prima trasformazione del tabacco greggio. All’epoca dei fatti che formano oggetto della presente causa, la Transcatab era la controllata italiana, al 100%, della Standard Commercial Corp. (in prosieguo: la «SCC»), uno dei più grandi operatori commerciali indipendenti al mondo nel settore del tabacco in foglie. Il 13 maggio 2005, vale a dire durante il procedimento amministrativo, la SCC ha proceduto ad una fusione con la Dimon, Inc., creando così un nuovo soggetto denominato Alliance One International, Inc. (in prosieguo: la «Alliance One»), che controlla al 100% la Transcatab.

  1. Procedimento amministrativo

    2 Il 15 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), la Commissione delle Comunità europee ha rivolto talune domande di informazioni relative al mercato italiano del tabacco greggio alle associazioni professionali dei trasformatori e dei produttori italiani di tabacco, cioè rispettivamente all’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI) e all’Unione italiana tabacco (Unitab).

    3 Il 19 febbraio 2002 la Commissione ha ricevuto dalla Deltafina SpA, un trasformatore membro dell’APTI, una richiesta di immunità in materia di ammende in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

    4 Il 4 aprile 2002 si è svolta una riunione del consiglio direttivo dell’APTI. Nell’ambito di tale riunione la Deltafina ha informato i partecipanti, tra i quali la Transcatab e la Dimon Italia Srl (controllata della Dimon, divenuta Mindo Srl) della propria richiesta di immunità e della decisione della Commissione di accordarle l’immunità condizionale.

    5 Lo stesso giorno la Commissione ha ricevuto dalla Dimon Italia una richiesta di immunità in materia di ammende, ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione, e, in via subordinata, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, ai sensi dei punti 20‑27 di detta comunicazione, nonché, qualche ora dopo, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, allo stesso titolo, da parte della Transcatab.

    6 Il 9 aprile 2002 la Commissione ha accusato ricevimento della richiesta presentata dalla Transcatab ai sensi del punto 25 della comunicazione sulla cooperazione. Il 10 aprile 2002 la Transcatab ha inviato una nuova richiesta consistente in una nota esplicativa e in 44 allegati. Il 30 aprile 2002, la Commissione ne ha altresì accusato ricevimento, conformemente al punto 25 della comunicazione sulla cooperazione.

    7 Il 18 e il 19 aprile 2002 la Commissione ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nelle sedi della Dimon Italia e della Transcatab nonché nelle sedi della Trestina Azienda Tabacchi Spa e della Romana Tabacchi SpA.

    8 L’8 ottobre 2002 la Commissione ha informato la Dimon Italia e la Transcatab che, poiché le stesse erano state rispettivamente la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione compresa, rispettivamente, tra il 30 e il 50% e tra il 20 e il 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta a titolo delle infrazioni eventualmente accertate in assenza di cooperazione.

    9 Il 25 febbraio 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, che ha indirizzato a dieci imprese o associazioni d’imprese, tra le quali la Transcatab, la Deltafina, la Dimon Italia e la Romana Tabacchi (in prosieguo: i «trasformatori») e le società controllanti di alcune di esse, in particolare la SCC, la Dimon e la Universal Corp., controllante della Deltafina. I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno avuto la possibilità di rispondere per iscritto e nel corso dell’audizione svoltasi il 22 giugno 2004.

    10 In seguito all’adozione, il 21 dicembre 2004, di un addendum a detta comunicazione degli addebiti relativo alla violazione da parte della Deltafina dell’obbligo di cooperazione previsto dalla comunicazione sulla cooperazione, in rapporto alla divulgazione della sua richiesta di immunità (v. punto 4 supra), il 1° marzo 2005 si è svolta una seconda audizione.

    11 Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato la decisione C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45).

  2. La decisione impugnata

    12 La decisione impugnata riguarda innanzitutto un’intesa orizzontale attuata dai trasformatori sul mercato italiano del tabacco greggio.

    13 Nell’ambito di tale intesa, nel periodo compreso tra il 1995 e gli inizi del 2002, i trasformatori hanno fissato le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia, per quanto riguarda tanto gli acquisti diretti presso i produttori quanto gli acquisti presso «imballatori terzi», in particolare mediante la fissazione dei prezzi e mediante la ripartizione del mercato.

    14 La decisione impugnata riguarda inoltre due altre infrazioni distinte dall’intesa attuata dai trasformatori, verificatesi tra gli inizi del 1999 e la fine del 2001, consistenti nella fissazione da parte dell’APTI dei prezzi contrattuali che avrebbe negoziato, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione di accordi interprofessionali con la Unitab, e nella fissazione da parte di quest’ultima dei prezzi che avrebbe negoziato con l’APTI, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione di tali stessi accordi.

    15 Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che le pratiche dei trasformatori configuravano un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 264‑269 della decisione impugnata).

    16 All’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, essa ha imputato la responsabilità dell’intesa ai trasformatori, nonché alla Universal e alla Alliance One, in quanto società derivante dalla fusione tra la Dimon e la SCC.

    17 All’art. 2 della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto ammende alle imprese menzionate al punto precedente, nonché all’APTI e all’Unitab (v. punto 71 infra).

    Destinatari della decisione impugnata

    18 I punti 325‑351 della decisione impugnata riguardano la determinazione dei destinatari della stessa.

    19 La Commissione si è riferita, in via preliminare, alla costante giurisprudenza secondo cui la nozione di «impresa», nell’ambito del diritto della concorrenza, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo in questione, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (punto 325 della decisione impugnata).

    20 La Commissione ha poi affermato che era dimostrato che la Deltafina, la Dimon Italia, la Transcatab e la Romana Tabacchi, nonché l’APTI e la Unitab, nel corso delle rispettive infrazioni, avevano partecipato direttamente alle infrazioni accertate e che, di conseguenza, ciascuna di tali imprese e associazioni era destinataria della decisione impugnata (punto 327 della decisione impugnata).

    21 La Commissione ha proseguito la propria analisi esaminando la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di talune controllate (Deltafina, Dimon Italia e Transcatab) alla loro rispettiva società controllante. A tal riguardo, essa ha ricordato che, durante le infrazioni, la Deltafina era una controllata al 100% della Universal, la Dimon Italia una controllata al 100% della Dimon, e la Transcatab una controllata al 100% della SCC (punto 328 della decisione impugnata).

    22 La Commissione ha affermato segnatamente che, secondo la giurisprudenza, una controllante può essere considerata responsabile del comportamento illecito della propria controllata, allorché quest’ultima non sia in grado di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato. A tal riguardo, essa ha ricordato che si poteva presumere che quando una società controllante detiene l’intero capitale di una controllata, influisce in modo determinante sul comportamento di tale controllata qualora essa commetta un’infrazione all’art....

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