Ordinanze nº T-504/13 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 12, 2013
Resolution Date | December 12, 2013 |
Issuing Organization | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Decision Number | T-504/13 P |
Impugnazione – Ricorso presentato mediante telefax nei termini – Firma dell’avvocato apposta sulla copia inviata per telefax diversa dalla firma apposta sull’originale depositato mediante invio postale – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività – Irricevibilità manifesta
Nella causa T‑504/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑44/11, non ancora pubblicata nella Raccolta),
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Procedimento e conclusioni del ricorrente
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2013, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto la presente impugnazione.
2 Egli conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑44/11, non ancora pubblicata nella Raccolta);
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
In diritto
3 A norma dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile, il Tribunale può in qualsiasi momento statuire con ordinanza motivata.
4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
5 A norma dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, detto termine deve essere inoltre aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.
6 Inoltre, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale...
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