Sentenze nº T-79/12 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 11, 2013

Resolution DateDecember 11, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-79/12

Concorrenza – Concentrazioni – Mercato europeo dei servizi di comunicazione via Internet – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione

Nella causa T‑79/12,

Cisco Systems Inc., con sede in San Jose, California (Stati Uniti),

Messagenet SpA, con sede in Milano (Italia),

rappresentate da L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e K. Jörgens, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan, S. Noë e C. Hödlmayr, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Microsoft Corp., con sede in Seattle, Washington (Stati Uniti), rappresentata da G. Berrisch, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C(2011) 7279 della Commissione, del 7 ottobre 2011, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l’operazione di concentrazione tra imprese diretta all’acquisizione della Skype Global Sàrl da parte della Microsoft Corp. (caso COMP/M.6281‑Microsoft/Skype)

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Papasavvas, facente funzione di presidente, M. van der Woude (relatore) e C. Wetter, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Le parti del procedimento

1 La Cisco Systems Inc. (in prosieguo: la «Cisco») e la Messagenet SpA, ricorrenti, sono imprese che forniscono, in particolare, servizi e software di comunicazione via Internet per, rispettivamente, le imprese e il pubblico generico.

2 Microsoft Corp., interveniente, concepisce, sviluppa e commercializza una vasta gamma di prodotti di software destinati a differenti tipologie di attrezzature informatiche. Tali prodotti includono servizi e software di comunicazione via Internet.

3 Skype Global Sàrl (in prosieguo: «Skype») fornisce servizi e software di comunicazione via Internet. I suoi prodotti consentono di inviare messaggi istantanei, le chiamate audio e le videochiamate via Internet.

Il procedimento amministrativo

4 Il 2 settembre 2011, Microsoft ha notificato, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), una concentrazione mediante la quale essa intendeva acquisire il controllo di Skype.

5 Le ricorrenti hanno partecipato all’indagine della Commissione europea. A tale titolo, la Cisco, prima ancora della notifica formale dell’operazione di concentrazione da parte di Microsoft, ha partecipato a una riunione con la Commissione il 1° agosto 2011 e ha risposto ai suoi quesiti il 12 e il 18 agosto 2011; successivamente ha fornito risposte aggiuntive il 9 settembre 2011. La Cisco ha anche risposto a ulteriori quesiti posti dalla Commissione il 13 settembre 2011, fornendo informazioni aggiuntive in occasione di una videoconferenza il 14 settembre 2011 e osservazioni scritte il 19 e il 26 settembre 2011. Quanto alla Messagenet, essa ha inviato osservazioni scritte alla Commissione il 20 settembre 2011, partecipato ad una conferenza telefonica il 4 ottobre 2011 e fornito informazioni supplementari il medesimo giorno.

6 Il 7 ottobre 2011, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004, la Commissione ha emesso la decisione C(2011) 7279 che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) l’operazione di concentrazione tra imprese diretta all’acquisizione di Skype da parte di Microsoft (caso COMP/M.6281 – Microsoft/Skype) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Il contenuto della decisione impugnata

7 Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che occorresse distinguere i servizi di comunicazione via Internet destinati al pubblico generico (in prosieguo: le «comunicazioni per privati») da quelli aventi come clienti le imprese (in prosieguo: le «comunicazioni per imprese») (punti da 10 a 17 della decisione impugnata). La Commissione non ha considerato che fosse necessario, ai fini della sua analisi della concorrenza, effettuare all’interno di ciascuna di tali due grandi categorie di comunicazioni una suddivisione più dettagliata, in quanto ha ritenuto che l’operazione notificata non sollevasse problemi di concorrenza, neppure nei mercati definiti in modo più ristretto (punti da 18 a 63 della decisione impugnata). La Commissione ha, pertanto, proseguito la sua analisi con la valutazione dell’incidenza della concentrazione in ciascuno dei due mercati che aveva individuato.

8 Per quanto concerne la dimensione geografica dei mercati, poiché la Commissione ha ritenuto che l’operazione non sollevasse problemi di concorrenza, neppure con riferimento al mercato più ristretto, vale a dire quello dello Spazio economico europeo (SEE), essa non si è espressa sulla definizione precisa del mercato geografico di riferimento (punti da 64 a 68 della decisione impugnata).

9 Per quanto concerne gli effetti orizzontali della concentrazione nel mercato delle comunicazioni per privati, la Commissione, dopo aver esaminato le caratteristiche del mercato (punti da 69 a 95 della decisione impugnata), ha fatto riferimento ai segmenti più ristretti possibili sui quali vi sarebbe la più significativa sovrapposizione tra i servizi di Microsoft e quelli di Skype, vale a dire il segmento dei messaggi istantanei a partire da personal computer (in prosieguo: i «PC») basati sul sistema operativo Windows (in prosieguo: «Windows»), quello delle chiamate audio a partire da PC basati su Windows e il segmento delle videochiamate a partire dal medesimo tipo di PC. La Commissione ha ritenuto che l’operazione non sollevasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, neppure in tali suoi segmenti ristretti (punti da 96 a 132 della decisione impugnata). In particolare, in merito al segmento di videochiamate su PC basati su Windows (in prosieguo: il «mercato ristretto») nel quale la nuova entità deterrebbe una quota di mercato dall’80 al 90% con i servizi di Skype e quelli di Microsoft offerti con il marchio «Windows Live Messenger» (in prosieguo: «WLM»), la Commissione ha considerato che la Microsoft subirebbe una pressione concorrenziale.

10 La decisione impugnata ha del pari valutato se la concentrazione produrrebbe effetti di conglomerato nel mercato delle comunicazioni per privati, tenuto conto segnatamente della posizione importante di cui beneficiavano determinati prodotti di Microsoft, quali Windows, il navigatore Windows Internet Explorer e il software Microsoft Office, in altri mercati di programmi informatici. La Commissione ha ritenuto in proposito che la nuova entità avesse la capacità di, ma non avrebbe interesse a, utilizzare tale posizione per falsare la concorrenza a vantaggio dei prodotti di Skype e di Micosoft deteriorando l’interoperabilità di tali prodotti con prodotti concorrenti o facendo ricorso a pratiche di vendite abbinate o di vendite vincolate. Quand’anche la nuova entità tentasse di perseguire siffatta strategia di preclusione, gli effetti anticoncorrenziali sarebbero, ad avviso della Commissione, limitati, per non dire inesistenti (punti da 133 a 170 della decisione impugnata).

11 Per quanto concerne gli effetti orizzontali della concentrazione nel mercato delle comunicazioni per imprese, la Commissione ha affermato che l’operazione non sollevava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno. La presenza di Skype in tale mercato sarebbe limitata e la nuova entità non diventerebbe leader del mercato, neppure nei segmenti più ristretti del mercato in cui Skype sarebbe comunque attiva (punti da 177 a 202 della decisione impugnata).

12 La decisione impugnata ha del pari risposto a determinati timori espressi da operatori della telefonia tradizionale e altri fornitori di servizi di comunicazioni per imprese in occasione dell’indagine sui possibili effetti di conglomerato nel mercato delle comunicazioni per imprese, ritenendo che tali timori non fossero fondati (punti da 203 a 221 della decisione impugnata). Uno di tali timori concerneva la possibilità che la nuova entità creasse una combinazione privilegiata della clientela di Skype con quella legata a Lync, che è un software di comunicazione sviluppato da Microsoft e destinato alle imprese, il che attribuirebbe un vantaggio importante alla nuova entità nei confronti di imprese che utilizzano call center. Tuttavia, dalla decisione impugnata si evince che la nuova entità non avrebbe la capacità di, e non sarebbe interessata a, condurre una strategia di preclusione i cui effetti anticoncorrenziali sarebbero comunque improbabili (punti da 213 a 221 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2012, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

14 Con atto separato depositato il medesimo giorno, le ricorrenti hanno altresì formulato una domanda di procedimento accelerato, in virtù dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale e, in subordine, di procedura prioritaria ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

15 Il 22 marzo 2012, il Tribunale ha deciso di rigettare la domanda di procedimento accelerato. Peraltro, il Tribunale non ha accolto la domanda con cui si chiedeva che la causa fosse decisa con priorità.

16 Con ordinanza del 23 maggio 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento della Microsoft, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2012.

17 Il 29 maggio 2012 le parti sono state informate che un secondo scambio di memorie non era necessario, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

18 L’11 luglio 2012, Microsoft ha depositato una memoria di intervento. Il 24...

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