Comunicazioni sulla GU nº T-86/13 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 15, 2013

Resolution DateMarch 15, 2013
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-86/13 P

Impugnazione proposta il 14 febbraio 2013 da Diana Grazyte avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 dicembre 2012 causa F-76/11, Grazyte/Commissione

(Causa T-86/13 P)

Lingua processuale : l'italiano

Parti

Ricorrente : Diana Grazyte (Utena, Lituania) (rappresentante : R. Guarino, avvocato)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 5 dicembre 2012, dettata nella causa F-76/11 (Grazyte contro Commissione europea);

- Annullare la decisione presa dal Direttore del DG HR D, in qualità di Autorità Responsabile per la conclusione dei contratti di impiego in data 29 aprile 2011 e di conseguenza dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di dislocazione prevista dall'allegato VII, art. 4, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;

- In subordine, rinviare la causa al Tribunale della Funzione Pubblica per la decisione;

- Condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

  1. Primo motivo, vertente sulla violazione e/o falsa interpretazione del diritto comunitario con riferimento alle tecniche interpretative del diritto ed alla ratio dell'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto. Difetto di motivazione.

    - Si fa valere a questo riguardo che, sia la lettera della norma (la quale si riferisce testualmente a "motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno stato o di un'organizzazione internazionale") che la ratio della norma conducono ad escludere dall'indennità chi abbia lasciato il proprio Paese di origine senza sviluppare un nesso durevole con il Paese in cui si sia trasferito proprio perché assunto alle dipendenze di un'organizzazione internazionale. Né la lettera, né la logica né la ratio della norma possono condurre ad affermare, come ha fatto il Tribunale nell'appellata sentenza, che si debbano neutralizzare i periodi successivi al servizio di un'organizzazione internazionale quando il trasferimento è avvenuto, come nel caso di specie, per motivi affettivi.

  2. Secondo motivo, vertente sulla violazione e/o falsa interpretazione del diritto comunitario con riferimento alla qualificazione delle Agenzie come organizzazioni internazionali in relazione all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto.

    - Si fa valere a questo riguardo che...

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