Sentenze nº T-357/06 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, September 27, 2012

Resolution DateSeptember 27, 2012
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-357/06

Concorrenza – Intese – Mercato olandese del bitume stradale – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Esistenza e qualificazione di un accordo – Restrizione della concorrenza – Orientamenti sull’applicabilità dell’articolo 81 CE agli accordi di cooperazione orizzontale – Diritti della difesa – Ammenda – Circostanze aggravanti – Ruolo di istigatore e di leader – Mancanza di cooperazione – Poteri di accertamento della Commissione – Diritto all’assistenza di un avvocato – Sviamento di potere – Calcolo dell’importo delle ammende – Durata dell’infrazione – Competenza estesa al merito

Nella causa T‑357/06,

Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, con sede in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente dagli avv.ti E. Pijnacker Hordijk e Y. De Vries, successivamente dagli avv.ti Pijnacker Hordijk e X. Reintjes,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet, A. Nijenhuis e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, assistiti inizialmente dagli avv.ti L. Gyselen, F. Tuytschaever e F. Wijckmans, successivamente dall’avv. Gyselen,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi)], nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale da detta decisione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M. Jaeger, presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

I – La ricorrente

1 La Koninklijke Volker Wessels Stevin è un gruppo olandese operante nel settore delle costruzioni, che raggruppa oltre un centinaio di società operative. La società controllante, Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (in prosieguo: la «KVWS»), è attiva nel settore della costruzione stradale tramite la società Volker Wessels Stevin Verkeersinfra BV e la ricorrente, sua controllata, Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, incaricata della negoziazione e dell’acquisto di bitume per l’intero gruppo, ai fini della produzione di asfalto nei Paesi Bassi. Nel periodo dell’infrazione, la KVWS deteneva la totalità del capitale della ricorrente, tramite le società holding Volker Wessels Stevin Infra BV e Volker Wessels Stevin Verkeersinfra.

II – Il procedimento amministrativo

2 Con lettera del 20 giugno 2002, la società British Petroleum (in prosieguo: la «BP») ha informato la Commissione delle Comunità europee della presunta esistenza di un’intesa concernente il mercato del bitume stradale nei Paesi Bassi e ha presentato una domanda volta ad ottenere un’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

3 In data 1º ottobre 2002 la Commissione ha effettuato controlli a sorpresa, in particolare nei locali della ricorrente. Durante tale ispezione, la ricorrente ha inizialmente negato l’ingresso nei suoi locali agli agenti della Commissione in attesa dell’arrivo dei propri legali esterni e, successivamente, ha loro negato l’accesso all’ufficio di uno dei suoi direttori. La Commissione ha quindi chiesto l’assistenza delle autorità nazionali al fine di procedere agli accertamenti. Il 3 ottobre 2002 gli agenti della Commissione hanno redatto due verbali relativi a tali incidenti, che sono stati trasmessi alla ricorrente nell’ambito dell’accesso al fascicolo accordato dalla Commissione il 19 ottobre 2004.

4 Il 30 giugno 2003, la Commissione ha inviato richieste di informazioni a diverse società, tra le quali la ricorrente, a cui quest’ultima ha risposto il 12 settembre 2003. Il 10 febbraio 2004, la Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni, cui la KVWS ha risposto il 2 marzo 2004.

5 Il 12 settembre 2003, l’impresa Kuwait Petroleum ha presentato una domanda di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, alla quale è stata allegata una dichiarazione d’impresa. Il 10 ottobre 2003, la società Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (in prosieguo: la «SNV») ha presentato un’analoga domanda, accompagnata da una dichiarazione di impresa e da una dichiarazione di un ex collaboratore in pensione. Le imprese Total e Nynas hanno peraltro chiesto nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti che la loro risposta alla richiesta di informazioni della Commissione fosse presa in considerazione a titolo della comunicazione sulla cooperazione.

6 Il 18 ottobre 2004, la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti, inviata il 19 ottobre 2004 a varie società, tra le quali la KVWS, la ricorrente e la Volker Wessels Stevin Infra.

7 In seguito all’audizione delle società interessate in data 15 e 16 giugno 2005, la Nynas e la Kuwait Petroleum hanno fornito precisazioni, rispettivamente il 28 e il 30 giugno 2005, in merito a talune dichiarazioni utilizzate dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e contestate durante l’audizione da altre società, che sono state trasmesse a tutte le parti. La ricorrente ha risposto a tali documenti il 26 agosto 2005. Analogamente, il 28 giugno 2005 essa ha risposto ad una richiesta di informazioni facente seguito ad un quesito orale posto dalla Commissione durante l’audizione, e tale risposta è stata trasmessa a tutte le parti il 24 maggio 2006. Il 25 gennaio 2006, la Commissione ha inviato una lettera alle parti per precisare un passaggio della comunicazione degli addebiti relativo alla fissazione dei prezzi, cui la ricorrente ha risposto il 16 febbraio 2006. Infine, il 24 maggio 2006 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente tutti i passaggi delle risposte delle altre imprese alla comunicazione degli addebiti che intendeva utilizzare come prove contro di lei, e la ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tali documenti il 12 giugno 2006.

III – La decisione impugnata

8 Il 13 settembre 2006, la Commissione ha adottato la decisione C(2006) 4090 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi)] (in prosieguo: la «decisione impugnata») – la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2007 (GU L 196, pag. 40) – notificata alla ricorrente il 25 settembre 2006.

9 La Commissione ha dichiarato che le società destinatarie della decisione impugnata avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, consistente nel fissare collettivamente, su base regolare, durante i periodi considerati, il prezzo lordo di vendita e di acquisto del bitume stradale nei Paesi Bassi, uno sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori stradali partecipanti all’intesa (in prosieguo: i «grandi costruttori» o il «W5») e uno sconto massimo, meno elevato, sul prezzo lordo per gli altri costruttori stradali (in prosieguo: gli «altri costruttori» o i «piccoli costruttori»).

10 Alla ricorrente è stata inflitta, in solido con la KVWS, un’ammenda di EUR 27,36 milioni per avere commesso tale infrazione nel periodo dal 1º aprile 1994 al 15 aprile 2002.

11 Per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave, alla luce della sua natura e benché il mercato geografico interessato fosse limitato (punto 316 della decisione impugnata).

12 Al fine di tener conto dell’importanza specifica del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta nel cartello e, quindi, del suo impatto effettivo sulla concorrenza, la Commissione ha distinto le imprese interessate in relazione alla loro importanza relativa sul mercato in parola, misurata in base alle loro quote di mercato, e le ha suddivise in sei categorie.

13 Sulla base delle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito un importo di base di EUR 9,5 milioni per la ricorrente (punto 322 della decisione impugnata). Essa ha ritenuto che non fosse necessario applicarle un coefficiente moltiplicatore al fine di garantire l’efficacia dissuasiva dell’ammenda, tenuto conto delle dimensioni e del fatturato del gruppo Koninklijke Volker Wessels Stevin (punto 323 della decisione impugnata).

14 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse commesso un’infrazione di lunga durata, in quanto superiore a cinque anni, e ha fissato la durata complessiva a otto anni, dal 1º aprile 1994 al 15 aprile 2002, aumentando quindi l’importo di partenza dell’80% (punto 326 della decisione impugnata). L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato quindi fissato, per quanto riguarda la ricorrente, ad EUR 17,1 milioni (punto 335 della decisione impugnata).

15 La Commissione ha applicato varie circostanze aggravanti nei confronti della ricorrente. In primo luogo, essa ha considerato che, poiché la ricorrente si era resa colpevole di un rifiuto di cooperazione e di tentativi di ostruzionismo durante gli accertamenti effettuati nei suoi locali il 1º ottobre 2002, doveva esserle applicato un aumento del 10% dell’importo di base dell’ammenda (punti 340 e 341 della decisione impugnata). In secondo luogo, ha considerato che la ricorrente aveva svolto un ruolo di istigatore e di leader dell’intesa che giustificava un ulteriore aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda (punti 342‑349 della decisione impugnata).

16 La Commissione ha peraltro ritenuto che non si potesse riconoscere alla ricorrente alcuna circostanza attenuante (punti 350‑360 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

17 Con atto introduttivo depositato presso la...

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