Comunicazioni sulla GU nº T-3/13 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, October 31, 2014

Resolution DateOctober 31, 2014
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-3/13

Ordinanza del Tribunale del 29 settembre 2014 - Ronja / Commissione

(Causa T-3/13) 1

[«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti scambiati nell’ambito di una denuncia relativa al recepimento della direttiva 2001/37/CE - Documenti provenienti da uno Stato membro - Opposizione manifestata dallo Stato membro - Diniego parziale di accesso - Decisione che concede l’accesso integrale in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento - Non luogo a provvedere - Documenti provenienti dalla Commissione - Decisione che concede un accesso integrale- Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Austria - Irricevibilità»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ronja s.r.o (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: E. Engin-Deniz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 6 settembre e 8 novembre 2012, che negano l’accesso integrale alle lettere scambiate tra la Commissione e la Repubblica d’Austria nell’ambito della denuncia 2008/4340 presentata dalla ricorrente, riguardante il recepimento della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26) e, dall’altro, domanda di constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal proporre un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d’Austria per violazione dell’articolo 13 della direttiva 2001/37 e dell’articolo 34 TFUE.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul secondo capo delle conclusioni della Ronja s.r.o., in quanto mira all’annullamento della decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2012, che nega l’accesso integrale alle lettere della Repubblica d’Austria del 19 febbraio e 8 maggio 2009, inviate alla Commissione, e oggetto di scambi con la medesima nell’ambito della denuncia 2008/4340, presentata dalla ricorrente, riguardante il recepimento della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul...

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