Sentenze nº T-79/13 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, October 07, 2015

Resolution DateOctober 07, 2015
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-79/13

Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - BCE - Banche centrali nazionali - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Programma di acquisto di titoli - Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema - Coinvolgimento del settore privato - Clausole di azione collettiva - Supporto di credito sotto forma di un piano di riacquisto destinato a sostenere l’idoneità dei titoli quali garanzie - Creditori privati - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Responsabilità da atto normativo lecito - Danno anormale e speciale

Nella causa T-79/13,

Alessandro Accorinti, residente in Nichelino (Italia), e i ricorrenti nominativamente indicati in allegato, rappresentati da S. Sutti, R. Spelta e G. Sanna, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata inizialmente da S. Bening e P. Papapaschalis, indi da P. Senkovic e P. Papapaschalis, e infine da P. Senkovic, in qualità di agenti, assistiti da E. Castellani, B. Kaiser e T. Lübbig, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno subìto dai ricorrenti a seguito, in particolare, dell’adozione, da parte della BCE, della decisione 2012/153/UE, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (GU L 77, pag. 19), nonché di altre misure prese dalla BCE correlate alla ristrutturazione del debito pubblico greco,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE enuncia gli obiettivi e i compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

2 Gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, del Protocollo n. 4 sullo Statuto del SEBC e della Banca centrale europea (GU 2010, C 83, pag. 230; in prosieguo: lo «Statuto») definiscono in modo identico i suddetti obiettivi e compiti fondamentali del SEBC.

3 L’articolo 18 dello Statuto così dispone:

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,

- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni

.

4 La Banca centrale europea (BCE) ha inizialmente definito i principi generali delle operazioni di mercato aperto e di credito mediante il suo indirizzo 2000/776/BCE, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2000/7) (GU L 310, pag. 1). Tale indirizzo è stato poi più volte modificato, per essere infine consolidato e sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2012, dall’indirizzo 2011/817/UE della BCE, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2011/14) (GU L 331, pag. 1). L’allegato I dei suddetti indirizzi, intitolato «Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema» (in prosieguo: le «Caratteristiche generali»), espone i criteri disciplinanti l’attuazione uniforme della politica monetaria nella zona euro, e segnatamente la definizione di «attività idonee» (capitolo 6). La BCE ha precisato tale definizione, da ultimo, nel suo indirizzo 2011/817, in particolare stabilendo, ai punti 6.3.1 e 6.3.2 delle Caratteristiche generali, i criteri disciplinanti tanto il requisito minimo in materia di standard creditizi o di soglia di qualità creditizia, quanto la qualità creditizia elevata per le attività negoziabili.

Fatti all’origine della controversia

5 Nel maggio 2010, a causa della crisi finanziaria dello Stato greco e delle discussioni in merito ad un piano di ristrutturazione del debito pubblico greco sostenuto dagli Stati membri della zona euro e dal Fondo monetario internazionale (FMI), la valutazione normale da parte dei mercati finanziari riguardo agli strumenti di debito emessi dal governo ellenico era perturbata, ciò che aveva delle ripercussioni negative sulla stabilità del sistema finanziario della zona euro.

6 Alla luce di questa situazione, con la decisione 2010/268/UE, del 6 maggio 2010, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (BCE/2010/3) (GU L 117, pag. 102), la BCE ha deciso di sospendere temporaneamente «[i] requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al [punto] 6.3.2 delle caratteristiche generali» (articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione). Ai sensi dell’articolo 2 della medesima decisione, «[l]a soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo greco», e «[t]ali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla rispettiva valutazione esterna della qualità creditizia». L’articolo 3 della medesima decisione stabilisce una regola analoga per gli «strumenti di debito negoziabili emessi da soggetti situati in Grecia e integralmente garantiti dal governo greco».

7 Nel considerando 5 della decisione 2010/268 si precisa, in particolare, che «[l]a presente misura a carattere eccezionale (...) troverà applicazione temporanea fino a che il Consiglio direttivo riterrà che la stabilità del sistema finanziario consenta la normale applicazione del quadro per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema».

8 Il 14 maggio 2010 la BCE ha adottato la decisione 2010/281/UE, che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (BCE/2010/5) (GU L 124, pag. 8), sulla base dell’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, TFUE e, in particolare, dell’articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto.

9 Nei considerando da 2 a 5 della decisione 2010/281 si afferma, in particolare, quanto segue:

(2) Il 9 maggio 2010 il Consiglio direttivo ha deciso e annunciato pubblicamente che, alla luce delle attuali circostanze eccezionali prevalenti sui mercati finanziari, caratterizzate da gravi tensioni in taluni segmenti del mercato, che pregiudicano il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, e così l’efficace conduzione di una politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi nel medio periodo, debba essere istituito un programma temporaneo per il mercato dei titoli finanziari (di seguito “programma”). Sulla base del programma, le [banche centrali nazionali] dell’area dell’euro, secondo le quote percentuali rispettivamente detenute nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, e la BCE, in diretto contatto con le controparti, possono operare interventi nei mercati dei titoli di debito privati e pubblici dell’area dell’euro.

(3) Il programma fa parte della politica [monetaria] unica dell’Eurosistema e troverà applicazione solo temporaneamente. L’obiettivo del programma è far fronte al malfunzionamento del mercato dei titoli e ripristinare un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato.

(…)

(5) In quanto parte della politica monetaria unica dell’Eurosistema, l’acquisto a titolo definitivo di titoli di debito idonei negoziabili da parte delle banche centrali dell’Eurosistema ai sensi del programma dovrebbe essere attuato conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione

.

10 L’articolo 1 della decisione 2010/281, intitolato «Istituzione del programma per il mercato dei titoli finanziari», stabilisce, in particolare, che «le banche centrali dell’Eurosistema possono acquistare (...)[,] sul mercato secondario, titoli di debito idonei negoziabili emessi dai governi centrali o da enti pubblici degli Stati membri la cui moneta è l’euro». L’articolo 2 prevede, quali criteri di idoneità dei titoli di debito, in particolare, che questi ultimi siano «denominati in euro» e siano emessi dai suddetti governi centrali o enti pubblici.

11 In un comunicato stampa datato 1° luglio 2011 dell’Istituto per la finanza internazionale (IIF), l’associazione globale degli istituti finanziari ha dichiarato, in particolare, quanto segue:

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per la finanza internazionale è impegnato a lavorare con i propri associati ed altre istituzioni finanziarie, con il settore pubblico e le autorità elleniche per offrire alla [Repubblica ellenica] un sostanzioso apporto in termini di flussi di cassa, oltre a gettare le fondamenta per una posizione debitoria maggiormente sostenibile.

La comunità finanziaria privata è disposta a impegnarsi in uno sforzo volontario, cooperativo, trasparente e su ampia scala per sostenere la [Repubblica ellenica], considerata l’unicità ed eccezionalità delle circostanze. (...)

Il coinvolgimento degli investitori privati andrà ad affiancare e integrare il sostegno finanziario e di liquidità pubblico e sarà basato su un numero ridotto di opzioni (...)

.

12 Il 21 luglio 2011...

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