Sentenze nº T-646/13 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, February 03, 2017

Resolution DateFebruary 03, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-646/13

Diritto istituzionale - Iniziativa dei cittadini europei - Tutela delle minoranze nazionali e linguistiche e rafforzamento della diversità culturale e linguistica nell’Unione - Diniego di registrazione - Assenza manifesta di competenza legislativa della Commissione - Obbligo di motivazione - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 211/2011

Nella causa T-646/13,

Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe, rappresentato inizialmente da E. Johansson, J. Lund e C. Lund, successivamente da E. Johansson e T. Hieber, avvocati,

ricorrente,

sostenuto da

Ungheria, rappresentata da M. Fehér, A. Pálfy e G. Szima, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. Krämer, in qualità di agente,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

e da

Romania, rappresentata da R. Radu, R. Haţieganu, D. Bulancea e A. Wellman, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2013) 5969 final della Commissione, del 13 settembre 2013, recante rigetto della domanda di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe»,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 15 luglio 2013 il Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe, ricorrente, composto dai sig.ri Hans Heinrich Hansen, Hunor Kelemen, Karl-Heinz Lambertz, dalla sig.ra Jannewietske Annie De Vries, dai sig.ri Valentin Inzko, Alois Durnwalder e dalla sig.ra Anke Spoorendonk, ha presentato alla Commissione europea la proposta d’iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe» (in prosieguo: la «proposta di ICE»), il cui oggetto, secondo le informazioni minime fornite ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1), in combinato disposto con l’allegato II del medesimo regolamento (in prosieguo: le «informazioni richieste»), consisteva nell’invitare «l’Unione europea a migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche nonché a rafforzare la diversità culturale e linguistica nell’Unione». Dalle stesse informazioni fornite a titolo di informazioni richieste risulta che gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa dei cittadini europei (ICE) consistevano nell’invitare l’Unione europea «ad adottare una serie di atti legislativi al fine di migliorare la tutela delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e a rafforzare la diversità culturale e linguistica [nel proprio territorio]» e che «[t]ali atti dovrebbero includere misure relative alle lingue regionali e minoritarie, all’educazione e alla cultura, alla politica regionale, alla partecipazione, all’uguaglianza, al contenuto dei media nonché al sostegno statale concesso dalle autorità regionali».

2 Dalle informazioni più ampie che, conformemente all’allegato II, ultimo comma, del regolamento n. 211/2011, sono state allegate alle informazioni fornite a titolo di informazioni richieste (in prosieguo: le «informazioni supplementari») risulta, inoltre, che detta proposta è volta all’adozione di una serie di atti legislativi elencati e descritti nelle sezioni da 2 a 7 delle informazioni supplementari. Nella sezione 8 di queste ultime, intitolata «clausola di salvaguardia», gli organizzatori osservano che, per ciascuna delle proposte di atti legislativi di cui trattasi, la proposta di ICE suggerisce, a titolo indicativo, la base giuridica e la tipologia di atto da adottare che appaiono loro più appropriate, che ciascuna di tali proposte dovrebbe essere esaminata separatamente e che l’irricevibilità di una o più di esse non dovrebbe comportare l’irricevibilità delle altre proposte rientranti nell’ambito di competenza della Commissione.

3 Con decisione C(2013) 5969 final, del 13 settembre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha rifiutato la registrazione della proposta di ICE con la motivazione che essa non rientrava manifestamente nell’ambito delle competenze che le consentono di presentare una proposta di adozione di un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

Procedimento e conclusioni delle parti

4 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2013, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

5 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

6 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare il ricorrente alle spese.

7 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione, del 4 settembre 2014, l’Ungheria è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente e la Repubblica slovacca nonché la Romania sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

In diritto

8 A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, l’uno, su una violazione dell’obbligo di motivazione enunciato all’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 211/2011 e, l’altro, su una violazione dell’articolo 11 TUE, dell’articolo 24, primo comma, TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011.

9 Il ricorrente, sostenuto dall’Ungheria, addebita alla Commissione di essersi limitata a dichiarare, nella decisione impugnata, senza ulteriori precisazioni, che taluni dei temi sui quali, nell’allegato della proposta di ICE, era invitata a presentare proposte di atto legislativo dell’Unione rientravano nell’ambito delle sue competenze per poi dedurne che la registrazione della proposta di ICE doveva essere integralmente rifiutata in quanto la registrazione parziale di una proposta di ICE non era prevista dal regolamento n. 211/2011. Il rispetto dell’obbligo di motivazione sarebbe tanto più importante in quanto, da un lato, l’ICE sarebbe uno strumento di partecipazione democratica dei cittadini al procedimento legislativo, che dovrebbe essere accessibile e di semplice applicazione e, dall’altro, gli organizzatori di proposte di ICE non sarebbero, in generale, giuristi professionisti.

10 In primo luogo...

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