Sentenze nº T-512/14 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-512/14

Ricorso di annullamento - FESR - Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Rifiuto di concedere un contributo finanziario per un grande progetto - Impresa responsabile della realizzazione del progetto - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità

Nella causa T-512/14,

Green Source Poland sp. z o.o., con sede a Varsavia (Polonia), rappresentata da M. Merola e L. Armati, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. Clausen e B.-R. Killmann, successivamente da B.-R. Killmann e R. Lyal, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 2289 final della Commissione, del 7 aprile 2014, che rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti», che fa parte del programma operativo «Economia innovativa» per gli interventi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Polonia,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Ulloa Rubio e A. Marcoulli (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° ottobre 2007, con la decisione C(2007) 4562, la Commissione europea ha adottato il programma operativo «Economia innovativa» presentato dalla Repubblica di Polonia in applicazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).

2 Dal ricorso emerge che, a seguito dell’adozione delle disposizioni nazionali di attuazione del programma operativo «Economia innovativa», la ricorrente, la Green Source Poland sp. z o.o., società polacca di diritto privato creata nel dicembre 2004 con il solo scopo di costruire e gestire un impianto di produzione di bioetanolo in Polonia, ha presentato alle autorità polacche, il 12 maggio 2008, una domanda di sovvenzione per il progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti» (in prosieguo: il «progetto») e che, il 25 aprile 2012, le autorità polacche e la ricorrente hanno stipulato un contratto relativo alla concessione di una sovvenzione per l’attuazione di tale progetto nell’ambito del programma operativo «Economia innovativa» (in prosieguo: il «contratto»).

3 Dal contratto emerge che la sovvenzione, diretta a finanziare una parte delle spese ammissibili del grande progetto in questione, era finanziata dalla Repubblica di Polonia per l’85% a titolo di contributo proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il 15% a titolo di fondi statali (v. articolo 1, paragrafo 4, del contratto). Inoltre, si prevedeva che, in particolare, se la Commissione avesse rifiutato di contribuire ai fondi conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006, il contratto avrebbe preso fine alla data di notifica della decisione della Commissione al beneficiario (v. articolo 5, paragrafo 24, del contratto) e che, in tal caso, il beneficiario si sarebbe impegnato a rimborsare la totalità o una parte dei fondi già versati dalle autorità polacche (v. articolo 5, paragrafo 26, del contratto).

4 Il 10 settembre 2012, ai sensi degli articoli da 39 a 41 del regolamento n. 1083/2006, la Repubblica di Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di contributo del FESR per il progetto. La domanda di contributo, presentata dalla Repubblica di Polonia conformemente all’allegato XXII del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FESR (GU 2006, L 371, pag. 1), designa il Ministero dello Sviluppo regionale polacco quale «autorità responsabile della domanda» e la ricorrente quale «organizzazione responsabile del progetto (beneficiario)».

5 Con lettera del 27 novembre 2012 rivolta alla Repubblica di Polonia, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto di poter confermare un contributo del FESR per il progetto, tenuto conto segnatamente di determinati problemi concernenti il contesto di revisione del quadro normativo in materia di biocarburanti, dell’assenza di natura innovativa del progetto, dell’assenza d’informazioni nello studio di fattibilità e degli aiuti di Stato, e ha invitato la Repubblica di Polonia a prendere in considerazione la possibilità di ritirarlo e, se del caso, di presentare nuove informazioni.

6 Con lettera del 25 gennaio 2013, la Repubblica di Polonia ha risposto alle osservazioni della Commissione, trasmettendo in particolare un documento contenente le risposte della ricorrente alle domande della Commissione.

7 Con lettera del 6 maggio 2013 rivolta alla Repubblica di Polonia, la Commissione ha mantenuto la sua posizione relativamente al fatto che il progetto non soddisfaceva determinate condizioni previste dall’articolo 40 del regolamento n. 1083/2006, tenuto conto della sua mancanza di natura innovativa, dei dubbi sulla sua sostenibilità economica e dell’assenza di determinate informazioni nell’analisi dell’impatto ambientale.

8 Con lettera del 5 luglio 2013, la Repubblica di Polonia ha risposto alle osservazioni della Commissione trasmettendo un documento contenente le risposte della ricorrente alle domande della Commissione.

9 Il 17 luglio 2013, su richiesta della ricorrente, si è tenuta una riunione a Bruxelles (Belgio) tra i rappresentanti della ricorrente e i servizi della Commissione.

10 Con lettera del 24 luglio 2013 rivolta alla Repubblica di Polonia, la Commissione ha confermato la propria posizione relativa al fatto che il progetto non soddisfaceva determinate condizioni previste dall’articolo 40 del regolamento n. 1083/2006, tenuto conto della sua assenza di natura innovativa, dei dubbi sulla sua sostenibilità economica, del suo impatto ambientale e della sua coerenza con le politiche ambientali dell’Unione europea, e ha invitato la Repubblica di Polonia a presentare le sue osservazioni, precisando che, se la sua valutazione fosse stata confermata, avrebbe adottato una decisione sfavorevole al progetto.

11 Con lettera del 24 settembre 2013, la Repubblica di Polonia ha risposto alle osservazioni della Commissione, trasmettendo un documento contenente le risposte della ricorrente alle domande della Commissione.

12 Il 7 aprile 2014, sulla base dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 2289 final (in prosieguo: la «decisione impugnata») con cui essa rifiutava la concessione di un contributo finanziario per il progetto (articolo 1). La decisione impugnata precisa che ogni spesa relativa al progetto in una dichiarazione di spese precedente alla decisione deve essere rettificata al momento della dichiarazione di spese successiva (articolo 2). La decisione impugnata è rivolta alla Repubblica di Polonia (articolo 3).

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 giugno 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso con cui chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

14 Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2014, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con cui chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto irricevibile;

- condannare la ricorrente alle spese.

15 La ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre 2014, con cui chiede che il Tribunale voglia:

- respingere le obiezioni della Commissione e dichiarare il ricorso ricevibile;

- stabilire un termine per la risposta della Commissione nel merito;

- condannare la Commissione alle spese di tale fase del procedimento.

16 Con ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 marzo 2015, l’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito e le spese sono state riservate.

17 Il 7 maggio 2015, la Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale con cui chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;

- in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

18 La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2015 e la Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2015.

19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2015, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza.

20 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2015, la Commissione ha chiesto la riunione della presente causa con la causa iscritta a ruolo con il numero T-403/15, JYSK/Commissione. Il 6 gennaio 2016, la ricorrente ha depositato osservazioni sulla richiesta di riunione. Con decisione del 18 marzo 2016, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire le due case in tale fase del procedimento.

21 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 24 novembre 2016.

In diritto

Osservazioni preliminari

22 Si deve rammentare che, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e...

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