Ordinanze (Informazione) nº T-561/14 of Tribunal General de la Unión Europea, March 16, 2016
Resolution Date | March 16, 2016 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-561/14 |
Causa T-561/14
Iniziativa dei cittadini europei «One of Us» e altri
contro
Commissione europea
Intervento - Interesse alla soluzione della controversia - Associazione rappresentativa avente ad oggetto la difesa degli interessi dei suoi membri - Pubblicazione dell’istanza di intervento sulla rete Internet - Sviamento di procedura
Massime - Ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale del 16 marzo 2016
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Procedimento giurisdizionale - Intervento - Presupposti per la ricevibilità - Interesse alla soluzione della controversia - Nozione - Requisito di un interesse diretto e attuale
(Statuto della Corte, artt. 40, comma 2, e 53, comma 1)
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Procedimento giurisdizionale - Intervento - Interessati - Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela dei suoi membri - Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio che possono arrecare pregiudizio a detti membri - Presupposti - Interpretazione ampia
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 2, e 53, comma 1)
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Procedimento giurisdizionale - Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale - Tutela accordata alle parti contro l’uso improprio degli atti del procedimento - Portata - Pubblicazione su Internet dell’istanza di intervento - Sviamento di procedura - Presa in considerazione in sede di ripartizione delle spese
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, ß 2; istruzioni al cancelliere del Tribunale, art. 5, ß 8)
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V. il testo della decisione.
(v. punti 19, 45) 2. V. il testo della decisione.
(v. punti 24, 25, 43) 3. In forza delle norme che disciplinano lo svolgimento dei giudizi innanzi al Tribunale, in particolare, dell’articolo 5, paragrafo 8, delle istruzioni al cancelliere, le parti in un procedimento giurisdizionale godono di tutela contro l’uso scorretto degli atti di causa. Tale tutela riflette un aspetto essenziale del principio generale di buona amministrazione della giustizia, in forza del quale le parti hanno il diritto di difendere i loro interessi senza alcun condizionamento esterno, segnatamente da parte del pubblico.
Ne discende che una parte alla quale venga accordato l’accesso agli atti processuali delle altre parti può utilizzare questo diritto solo per difendere la propria posizione, ad esclusione di qualsiasi altro fine, quale quello di suscitare critiche del pubblico in merito agli argomenti dedotti dalle altre parti in causa. Così, il divieto, per una parte, di esercitare il proprio diritto di...
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