69/352/EEC: Council Decision of 6 October 1969 concluding tariff agreements with Switzerland, Finland and Austria concerning certain cheeses listed in position ex 4.04 of the common customs tariff
Published date | 13 October 1969 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 257, 13 ottobre 1969,Journal officiel des Communautés européennes, L 257, 13 octobre 1969 |
69/352/CEE: Decisione del Consiglio, del 6 ottobre 1969, relativa in particolare alla conclusione di accordi tariffari con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, concernenti taluni formaggi delle voce ex 04.04 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 13/10/1969 pag. 0003 - 0011
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0050
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0050
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1969 - relativa in particolare alla conclusione di accordi tariffari con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, concernenti taluni formaggi della voce ex 04. 04 della tariffa doganale comune
(69/352/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in paricolare gli articoli 111, 114 e 228,
vista la decisione del Consiglio del 10 maggio 1966 che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con le parti contraenti del GATT aventi dei diritti a norma delle disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT in virtù delle concessioni tariffarie accordate dalla CEE, per i formaggi dei tipi Emmental, Gruyère, Sbrinz, nonché per i formaggi di tipo Cheddar, in occasione della Conferenza tariffaria di Ginevra del 1960/1961,
vista la relazione della Commissione,
considerando che la Commissione è pervenuta ad accordi con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, e che questi accordi sono accettabili;
considerando che come compenso per il ritiro della concessione relativa al Cheddar la Comunità aveva offerto al Canada una concessione tariffaria per taluni articoli in alluminio della voce 76.03 della tariffa doganale comune; che i negoziati con il Canada non sono sfociati in un accordo; che tuttavia questo paese non ha effettuato ritiri di concessioni equivalenti a norma del paragrafo 3 dell'articolo XXVIII del GATT; che è pertanto opportuno accordare la suddetta consessione tariffaria al Canada nel quadro del GATT,
DECIDE:
Articolo 1
A nome della Comunità economica europea vengono conclusi i seguenti accordi tariffari negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT e relativi a taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune: Accordo con la Svizzera, parafato il 29 giugno 1967; Accordo con la Finlandia, parfato il 31 maggio 1968; Accordo con l'Austria, parafato il 26 marzo 1968.
I testi degli...
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