Sentenze nº T-671/14 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2017

Resolution DateSeptember 12, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-671/14

Nella causa T-671/14,

Bayerische Motoren Werke AG, con sede a Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da M. Rosenthal, G. Drauz e M. Schütte, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Freistaat Sachsen (Germania), rappresentato da T. Lübbig e K. Gaf‌lner, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Erlbacher, T. Maxian Rusche e R. Sauer, successivamente da T. Maxian Rusche e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento parziale della decisione C(2014) 4531 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.32009 (2011/C) (ex 2010/N), che la Repubblica federale di Germania intende concedere alla BMW per un grande progetto di investimento a Lipsia,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz (relatore) e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, la Bayerische Motoren Werke AG, è la società controllante del gruppo Bayerische Motoren Werke (in prosieguo: la «BMW»), avente quale attività principale la produzione di autoveicoli e motocicli dei marchi BMW, MINI e Rolls-Royce.

2 Il 30 novembre 2010 la Repubblica federale di Germania, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato [interno] in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU 2008, L 214, pag. 3), ha notificato un aiuto del valore nominale di EUR 49 milioni che essa aveva intenzione di concedere in forza dell’Investitionszulagengesetz 2010 (legge sugli aiuti agli investimenti), del 7 dicembre 2008, come modificata (BGBl. 2008 I, pag. 2350; in prosieguo l’«IZG»), ai fini della costruzione a Lipsia (Germania) di un sito di produzione per la fabbricazione del veicolo elettrico i3 e del veicolo ibrido ricaricabile i8 della BMW, conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU 2006, C 54, pag. 13; in prosieguo: gli «Orientamenti»). La notifica indicava costi d’investimento pari a EUR 392 milioni (ossia EUR 368,01 milioni, interessi esclusi) e un’intensità dell’aiuto del 12,5%. Il versamento effettivo dell’aiuto era subordinato alla concessione di un’autorizzazione della Commissione europea.

3 Dopo aver ottenuto determinate informazioni aggiuntive, la Commissione ha deciso di avviare, il 13 luglio 2011, la procedura d’indagine formale in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha ottenuto, in seguito, le osservazioni della Repubblica federale di Germania al riguardo. Il 13 dicembre 2011, la decisione intitolata «Aiuti di Stato - Germania - Aiuto di Stato SA.32009 (11/C) (ex 10/N) - LIP - Aiuto a favore di BMW Leipzig - Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011, C 363, pag. 20). Con lettera del 3 febbraio 2012, la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania di non aver ricevuto osservazioni da parte di terzi.

4 Il 17 gennaio 2012, le autorità tedesche hanno modificato la notifica iniziale al fine d’includere un aiuto per un componente di investimento aggiuntivo. Quest’ultimo è stato deciso dal beneficiario dell’aiuto successivamente alla decisione di avvio della procedura d’indagine formale. In tale contesto, vari chiarimenti sono stati chiesti alla Repubblica federale di Germania, che li ha quindi forniti alla Commissione. Con lettera del 5 agosto 2013 la Repubblica federale di Germania ha nuovamente informato la Commissione di altre modifiche del progetto d’aiuto, riguardanti la riduzione dell’importo dell’aiuto e della sua intensità.

5 Il 9 luglio 2014, la Commissione ha adottato la decisione C(2014) 4531 final, relativa all’aiuto di Stato SA.32009 (2011/C) (ex 2010/N) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui articolo 1 è così formulato:

L’aiuto di Stato al quale la [Repubblica federale di] Germania intende dare esecuzione a favore dell’investimento d[ella ricorrente] a Lipsia ammontante a 45 257 273 EUR è compatibile con il mercato interno soltanto se è limitato all’importo di 17 milioni di EUR (ai prezzi del 2009); l’importo eccedente (28 257 273 EUR) è incompatibile con il mercato interno.

Di conseguenza, la [Repubblica federale di] Germania può dare esecuzione all’aiuto soltanto fino a un importo massimo di 17 milioni di EUR

.

6 Per quanto concerne i motivi della decisione impugnata, occorre rilevare, in via preliminare che, al considerando 113 di quest’ultima, la Commissione ha constatato che, notificando la misura di aiuto progettata prima di darle esecuzione, la Repubblica federale di Germania aveva ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e all’obbligo di notifica individuale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008. Successivamente, nei considerando da 114 a 123 di tale decisione, la Commissione ha segnatamente indicato procedere conformemente agli Orientamenti e in particolare al punto 4.3 di questi ultimi, intitolato «Aiuti ai grandi progetti d’investimento» e alla sua comunicazione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (GU 2009, C 223, pag. 3). In tale contesto, dopo aver stabilito che la nota a piè pagina n. 65 degli Orientamenti, vertente sulla creazione di un nuovo mercato del prodotto non era applicabile nel caso di specie, la Commissione ha effettuato una valutazione, conformemente al paragrafo 68, punti i) e ii), degli Orientamenti, per stabilire se le soglie ivi previste sarebbero state superate, sicché essa ha dovuto effettuare una valutazione dettagliata dell’aiuto notificato. È stata così indotta, alla luce delle informazioni ottenute dalla Repubblica federale di Germania, a valutare se il beneficiario di tale aiuto avrebbe detenuto una quota del mercato superiore al 25% sul mercato del prodotto e sul mercato geografico rilevante. La Commissione ha sostenuto che, qualora non fosse stato possibile giungere a una definizione conclusiva di tali mercati, essa avrebbe valutato se il beneficiario detenesse una siffatta quota di mercato perlomeno su uno dei mercati plausibili. Essa ha peraltro sottolineato che una tale valutazione dettagliata, se avesse dovuto aver luogo, non avrebbe pregiudicato in alcun modo l’analisi della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

7 Per quanto riguarda, più precisamente, la determinazione dei mercati del prodotto rilevanti, in primo luogo, la Commissione ha sostanzialmente indicato, nei considerando da 124 a 127 della decisione impugnata, nutrire «dubbi» sulla questione se i veicoli elettrici e ibridi facessero parte del mercato generale dei veicoli convenzionali. In secondo luogo, ai considerando da 128 a 132 della decisione impugnata, la Commissione ha innanzitutto sottolineato l’importanza particolare dell’analisi dei mercati relativamente ai veicoli i3, modelli prettamente elettrici (Battery Electric Vehicles), in quanto il superamento, per tale modello, delle soglie rilevanti su almeno uno dei mercati plausibili sarebbe stato sufficiente affinché la valutazione dettagliata dovesse essere effettuata, senza che la Commissione dovesse preoccuparsi di determinare il mercato rilevante per i veicoli i8, modelli ibridi ricaricabili (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Inoltre, essa ha ritenuto di non poter concludere definitivamente che tali veicoli rientrassero nei segmenti C o D del mercato convenzionale, secondo la «classificazione di IHS Global Insight». In terzo luogo, ai considerando 133 e 134 della decisione impugnata, la Commissione ha emesso ulteriori riserve sulla questione se il mercato rilevante fosse quello dei veicoli elettrici nei sui segmenti combinati C e D. Infatti, dopo aver constatato che i mercati del prodotto plausibili dovrebbero comprendere il livello più basso per il quale erano disponibili dati statistici, essa ha sottolineato di dover tener conto della situazione particolare che poteva eventualmente verificarsi, ossia la posizione dominante del beneficiario di un aiuto in uno solo dei segmenti C o D del mercato dei veicoli elettrici.

8 Per quanto concerne il mercato geograficamente rilevante, la Commissione ha sostanzialmente affermato ai considerando da 135 a 140 della decisione impugnata che l’asserzione della Repubblica federale di Germania secondo cui il mercato complessivo doveva essere riconosciuto quale mercato rilevante per i veicoli elettrici non conteneva dati sufficientemente precisi sui fattori previsti nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5). Di conseguenza, e sulla base delle informazioni che erano state presentate, la Commissione ha concluso di non poter escludere con certezza che il mercato geografico dei veicoli elettrici o ibridi fosse il mercato dello Spazio economico europeo (SEE).

9 In tali circostanze, ai considerando da 141 a 154 della decisione impugnata, la Commissione ha effettuato una verifica delle quote di mercato che la ricorrente, in qualità di beneficiario dell’aiuto, avrebbe teoricamente ottenuto su determinati mercati potenziali e, di conseguenza, ha deciso nel senso dell’applicabilità della comunicazione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento. In tale contesto, occorre altresì rilevare che, al considerando 156 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, secondo la sentenza del 10 luglio 2012, Smurfit Kappa Group/Commissione (T-304/08, EU:T:2012:351)...

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