Comunicazioni sulla GU nº T-475/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 08, 2017
Resolution Date | September 08, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-475/17 |
Ricorso proposto il 2 agosto 2017 - Rogesa/Commissione
(Causa T-475/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e A. Sitzer, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione di rigetto della Commissione, del 20 giugno 2017, o in subordine, la decisione dell’11 luglio 2017, sulla domanda di conferma della ricorrente del 29 maggio 2017 (rif. GestDem n. 2017/1788), e
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che erano soddisfatti i presupposti del diritto di accesso ai documenti
La ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 3, primo periodo, del regolamento n. 1367/20061 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/20012 , in quanto essa avrebbe diritto di accesso ai documenti da essa richiesti.
Secondo motivo, vertente sull’insussistenza di motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
La ricorrente sostiene che i documenti richiesti non conterrebbero alcun dato commerciale sensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e che in ogni caso vi sarebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.
La ricorrente fa altresì valere che anche il motivo di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ai sensi del quale l’accesso ai documenti può essere rifiutato se la loro divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, sarebbe inoperante, in quanto il procedimento nella causa C-80/16 (ArcelorMittal Atlantique e Lorraine) pendente dinanzi alla Corte si è praticamente concluso con la sentenza del 26 luglio 2017.
La ricorrente sostiene del pari che la Commissione avrebbe comunque dovuto concedere un accesso parziale, segnatamente mediante espunzione dei dati da mantenere riservati. La decisione della Commissione violerebbe in tal modo anche l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
Terzo motivo, vertente sull’errore procedurale della Commissione
La ricorrente fa infine valere una violazione...
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