71/66/EEC: Council Decision of 1 February 1971 on the reform of the European Social Fund

Published date04 February 1971
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Own resources,European Social Fund (ESF)
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 28, 4 février 1971
EUR-Lex - 31971D0066 - IT 31971D0066

71/66/CEE: Decisione del Consiglio, del 1 febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/1971 pag. 0015 - 0017
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0048
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0052
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0069


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( 1 ) GU n . C 131 del 13 . 10 . 1969 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . C 2 dell'8 . 1 . 1970 , pag . 7 .

( 3 ) GU n . C 26 del 4 . 3 . 1970 , pag . 6 .

( 4 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 .

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1 * febbraio 1971

relativa alla riforma del Fondo sociale europeo

( 71/66/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 126 ,

visto il parere della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l'articolo 123 del trattato attribuisce al Fondo sociale europeo , qui appresso denominato " Fondo " , il compito di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e che le disposizioni vigenti si sono dimostrate inadeguate per consentire al Fondo di assolvere tale compito in modo efficace ;

considerando che il proseguimento di tale compito si rende necessario , in considerazione delle esigenze del progresso sociale di fronte all'evoluzione tecnica ;

considerando l'interdipendenza esistente tra la politica economica e quella sociale ;

considerando l'opportunità di proseguire gli sforzi volti a riassorbire la disoccupazione e la sottoccupazione strutturali da cui sono ancora afflitte molte regioni della Comunità ;

considerando anche la necessità di intensificare a tal proposito l'azione intesa a prevenire la disoccupazione e la sottocupazione ;

considerando che il Fondo deve inoltre contribuire a promuovere le iniziative volte ad assicurare a tutti i lavoratori una occupazione che corrisponda nel migliore dei modi alle loro capacità e ad assicurare la continuità dell'occupazione e del reddito ;

considerando che è quindi necessario assicurare un intervento del Fondo per far fronte a situazioni risultanti da decisioni comunitarie o per le quali è necessaria un'azione comunitaria , nonchè a situazioni indirettamente risultanti dal funzionamento del mercato comune o che ostacolano lo sviluppo armonioso della Comunità ;

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