Ordinanze nº T-80/18 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2018

Resolution DateApril 24, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-80/18

Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Archiviazione di una denuncia - Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento - Atto non impugnabile - Insussistenza di un’incidenza diretta - Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo - Irricevibilità manifesta

Nella causa T-80/18,

Mauro Bettani, residente in Bascharage (Lussemburgo), rappresentato da M. Bettani, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto, da una parte, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 13 dicembre 2017, che rifiuta di dar seguito alla denuncia presentata dal ricorrente nei confronti delle autorità italiane, intesa a far dichiarare l’asserita violazione, da parte loro, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36) e, dall’altra parte, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE intesa a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa di detta decisione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni del ricorrente

1 Con lettera del 5 settembre 2017, il ricorrente denunciava alla Commissione europea una asserita prassi delle autorità italiane relativa all’applicazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36), consistente nel non riconoscere le qualifiche di avvocato validamente acquisite in un altro Stato membro, nella specie la Romania.

2 Con lettera del 17 ottobre 2017, la Commissione rispondeva al ricorrente sottolineando, anzitutto, che l’organizzazione della professione di avvocato, ivi compreso l’accesso alla professione e l’organizzazione degli ordini professionali, ricadeva nella competenza degli Stati membri. L’istituzione indicava quindi che la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) aveva statuito, nel contesto di un ricorso nell’interesse della legge, che la situazione dei membri di ordini professionali paralleli costituiva un esercizio abusivo della professione di avvocato ai sensi dell’articolo 348 del Codul penal (codice penale rumeno). Pertanto, secondo la Commissione, dato che il titolo professionale del ricorrente non era più valido nello Stato membro d’origine, questi non poteva più invocare le disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione degli avvocati, visto che non poteva più essere considerato come un avvocato abilitato a pieno titolo. Le autorità italiane non avevano quindi commesso alcun errore nel concludere che l’iscrizione del...

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