Comunicazioni sulla GU nº T-1/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 02, 2018

Resolution DateFebruary 02, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-1/18

Ricorso proposto l’8 gennaio 2018 - Deutsche Lufthansa/Commissione

(Causa T-1/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: S. Völcker e J. Ruiz Calzado, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 27 ottobre 2017 nel procedimento M. 8633 - Lufthansa/Certain Air Berlin Assets, decisione della Commissione in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e dell’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

in subordine, annullare il paragrafo 44, lettera c), della decisione impugnata, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non aveva il potere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni 1 , per imporre che la Lufthansa potesse acquisire aeromobili da locatori terzi, dai medesimi locati alla NIKI o alla sua società madre, la Air Berlin, solo alla condizione che la Lufthansa rendesse tali aeromobili disponibili, alle condizioni di mercato, alla NIKI o a un altro acquirente della NIKI, (in prosieguo: la «Condizione»), nel caso in cui la transazione NIKI non fosse andata a buon fine per un qualsivoglia motivo, in quanto gli acquisti di aeromobili non costituiscono una realizzazione parziale [della pianificata acquisizione della Niki].

La ricorrente sostiene che la Commissione non aveva alcun potere di imporre la Condizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, poiché l’acquisto da parte della Lufthansa di aeromobili da terzi non era collegato alla transazione NIKI e non ha costituito una “realizzazione” parziale dell’acquisizione pianificata dalla NIKI, che avrebbe richiesto una deroga alla clausola di standstill prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, richiedendo alla Lufthansa di agevolare la vendita della NIKI a un altro acquirente, la Condizione eccede la possibile portata dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e pertanto viola il principio di proporzionalità.

Secondo la ricorrente, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni sono appropriate solo nella misura in cui...

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