Comunicazioni sulla GU nº T-203/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 04, 2018

Resolution DateMay 04, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-203/18

Ricorso proposto il 23 marzo 2018 - VQ / BCE

(Causa T-203/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VQ (rappresentante: G. Cahill, barrister)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFEU, la decisione SNC-2016-0026 del 14 marzo 2018 della Banca centrale europea;

dichiarare, ai sensi dell’articolo 277 TFEU, che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU (meccanismo di vigilanza unico) 1 è illegittimo e, pertanto, annullare la suddetta decisione; e

condannare la BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul MVU e dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto essa ha imposta una sanzione pecuniaria amministrativa sul fondamento di un contesto giuridico basato su norme nazionali e dell’Unione prive di efficacia diretta.

Il ricorrente sostiene che i riacquisti di azioni proprie da esso effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 non dovrebbero essere considerati contrari agli articoli 77, lettera a), e 78 del regolamento n. 575/2013,2 poiché la riserva di conservazione del capitale non era in vigore né era stata determinata fino al 1° gennaio 2016.

Nei limiti in cui la decisione della BCE si basa su disposizioni che disciplinano la riserva di conservazione del capitale di cui alla direttiva 2013/36,3 le quali non erano vincolanti né vigenti né determinate fino al 1° gennaio 2016, il ricorrente sostiene che la BCE ha imposto una sanzione pecuniaria amministrativa in assenza di una normativa nazionale e dell’Unione direttamente applicabili.

La decisione impugnata viola pertanto l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul MVU e, in particolare, il principio di legalità sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 468/2014,4 in quanto essa dispone la pubblicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in forma non anonimizzata.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU è illegittimo e viola l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto impone...

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