73/402/EEC: Council Decision of 22 November 1973 amending the Decision of 21 March 1962 instituting a procedure for prior examination and consultation in respect of certain laws, regulations and administrative provisions concerning transport proposed in Member States
Published date | 17 December 1973 |
Subject Matter | Transport,Principles, objectives and tasks of the Treaties,Harmonisation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 347, 17 December 1973 |
73/402/CEE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1973, che modifica la decisione del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 17/12/1973 pag. 0048 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0153
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0220
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0153
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0010
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0010
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( 1 ) GU n . 23 del 3 . 4 . 1962 , pag . 720/62 .
CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1973
che modifica la decisione del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per talune disposizioni legislative , regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti
( 73/402/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 75 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che con la decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 ( 1 ) , al fine di attuare gli obiettivi del trattato nel quadro di una politica comune dei trasporti è stata istituita una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative , regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti per ferrovia , su strada o per via navigabile ;
considerando che , in applicazione di detta decisione , la Commissione deve indirizzare allo Stato membro che l'ha consultata in merito alle disposizioni che lo Stato stesso intende adottare nel settore dei trasporti , un parere o una raccomandazione entro alcuni termini definiti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione e dopo avere , eventualmente , proceduto ad una consultazione con tutti gli Stati membri ; che detti termini si sono rivelati troppo brevi ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Il testo dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 , è sostituito dal seguente testo :
" Articolo 2
1 . Entro un periodo di due...
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