Sentenze nº T-27/09 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, December 10, 2009

Resolution DateDecember 10, 2009
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-27/09

Nella causa T‑27/09,

Stella Kunststofftechnik GmbH, con sede in Eltville (Germania), rappresentata dall’avv. M. Beckensträter,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. Führer e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Stella Pack S.A., con sede in Lubartów (Polonia), rappresentata dall’avv. O. Bischof,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 novembre 2008 (procedimento R 693/2008‑4), relativamente ad un procedimento di decadenza tra la Stella Kunststofftechnik GmbH e la Stella Pack sp. z o.o.,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2009,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2009,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2009,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 febbraio 1996 la società Stella Kunststofftechnik GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. Dopo la regolarizzazione, la data del deposito è stata fissata per il 22 luglio 1996, in conformità dell’art. 27 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 27 del regolamento n. 207/2009) e della regola 9 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

2 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno denominativo Stella.

3 I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 6, 8, 16, 20 e 21 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– classe 6: «Prodotti in metallo (se compresi nella classe 6), più in particolare recipienti, bottiglie, imballaggi, tappi e fogli da imballaggio, tappi di recipienti e di bottiglie, capsule di chiusura, capsule metalliche, barattoli e recipienti»;

– classe 8: «Apparecchi e strumenti a mano, più in particolare presse a leva»;

– classe 16: «Carta, cartone e prodotti in tali materiali (se compresi nella classe 16), più in particolare recipienti e imballaggi; materiale per imballaggio in plastica (se compreso nella classe 16), recipienti e imballaggi in carta e materiale plastico e in cartone e plastica»;

– classe 20: «Prodotti compresi nella classe 20 in plastica, bottiglie, recipienti, imballaggi e tappi, tappi di recipienti e bottiglie, capsule di chiusura»;

– classe 21: «Recipienti e bottiglie di vetro, in plastica e/o vetro e plastica».

4 Il marchio è stato registrato il 19 settembre 2001 come marchio comunitario (in prosieguo: il «marchio controverso»).

5 L’11 maggio 2004 la società Stella Pack S.A. (ex Stella Pack sp. z o.o., interveniente, ha presentato all’UAMI una domanda di marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94.

6 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio figurativo contenente l’elemento «stella pack».

7 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 4, 6, 16, 20 e 21 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e corrispondono alla descrizione seguente:

– classe 4: «Candele»;

– classe 6: «Pellicole in metallo per imballare»;

– classe 16: «Pellicole, borse in plastica grandi e piccole per imballaggi (sacchetti o borse con manici); carta; borse di carta grandi e piccole per imballaggi; sacchi della spazzatura in carta o plastica; filtri da caffè in carta; tovaglie di carta»;

– classe 20: «Cannucce di plastica»;

– classe 21: «Guanti per lavori domestici; guanti da giardinaggio; stoviglie in plastica, tra cui bicchieri, piatti, scodelle; posateria di plastica; filtri per il caffè non elettrici; stuzzicadenti; spiedini; posate per rimestare; coppe da gelato (anche di forma speciale); mollette per bucato; panni; spugne; scope a frange».

8 Il 27 giugno 2005 la ricorrente ha interposto opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41, n. 1, del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio figurativo richiesto dall’interveniente.

9 L’opposizione, fondata sul marchio controverso, era diretta contro la registrazione del marchio richiesto dall’interveniente per i seguenti prodotti appartenenti alle classi 6, 16 e 21 ai sensi dell’Accordo di Nizza:

– classe 6: «Pellicole in metallo per imballare»;

– classe 16: tutti i prodotti appartenenti a questa classe, ad eccezione «delle tovaglie di carta»;

– classe 21: «Stoviglie in plastica, tra cui bicchieri, piatti, scodelle; filtri per il caffè, posateria di plastica; spiedini; posate per rimestare; coppe da gelato».

10 Il 22 dicembre 2006 l’interveniente ha presentato all’UAMI, in forza dell’art. 50, n. 1, lett. a), e dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 51, n. 1, lett. a), e art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], una domanda di decadenza del marchio...

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