Comunicazioni sulla GU nº T-371/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2018

Resolution DateJuly 20, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-371/18

Ricorso proposto il 18 giugno 2018 - Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA.

(Causa T-371/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Reiner Stemme Utility Air Systems GmbH (Wildau, Germania) (rappresentato da: O. Alexander e P. Stompfe, avvocati)

Convenuta: European Aviation Safety Agency [Agenzia europea per la sicurezza aerea] (EASA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla e inefficace la notifica degli onorari (fattura n. 90091554 del 28 aprile 2017 emessa dalla convenuta) in forma di decisione della commissione di ricorso dell’EASA del 19 aprile 2018;

dichiarare il regolamento (UE) n. 319/2014 1 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, non applicabile nel caso di specie;

sospendere l’applicazione della fattura n. 90091554 del 28 aprile 2017 fino alla decisione della Corte; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in eccesso di competenza riscuotendo imposte nel settore della sicurezza aerea

La ricorrente sostiene che i «diritti» sugli aeromobili rientranti della categoria 2 000 - 5 700 kg equivarrebbero a imposte, a causa del «sensazionale balzo» della «quota forfettaria» di oltre il 1700 percento. In questo particolare caso, il servizio ai cittadini prestato dalla convenuta a fronte dei «diritti» sarebbe così trascurabile (minimo) da non potersi considerare il servizio della convenuta come una contropartita, ma costituirebbe una tassazione.

Tuttavia, la Commissione non avrebbe il potere di riscuotere imposte nel settore della sicurezza aerea. Pertanto, il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, che prevede una quota forfettaria dell’importo di EUR 263 800 per le operazioni di certificazione degli aeromobili come quelli della ricorrente, che si afferma essere in gran parte non connessa alle operazioni effettivamente svolte dalla convenuta e pertanto non costituirebbe corrispettivo per i servizi resi dalla convenuta, violerebbe il principio di attribuzione delle competenze.

Secondo motivo, secondo cui la fattura contestata come confermata dalla decisione contestata costituirebbe violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Secondo la ricorrente, i diritti imposti in base al...

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