Comunicazioni sulla GU nº T-251/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 08, 2018

Resolution DateJune 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-251/18

Ricorso proposto il 23 aprile 2018 - IFSUA / Consiglio

(Causa T-251/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. Gui Mori, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, in fine, TFUE, la ricorrente, l’IFSUA, direttamente interessata, chiede che il Tribunale voglia annullare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) del Consiglio, del 23 gennaio 2018 (GU del 31 gennaio 2018), inteso quest’ultimo come «atto regolamentare» di esecuzione di misure restrittive e del TAC (totale ammissibile di catture) delle possibilità di pesca ricreativa, sulla base di un chiaro criterio di separabilità di tali disposizioni.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio 1 , di cui si chiede l’annullamento parziale.

A tale riguardo, la ricorrente precisa che si chiede l’annullamento delle disposizioni summenzionate in quanto la loro applicazione alle diverse modalità di pesca ricreativa, attività che non rientrano nella politica comune della pesca, comporta un divieto assoluto di pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) che si rivolge unicamente ai pescatori subacquei, ponendo così a rischio la sopravvivenza di tale attività, dello sport stesso e dell’industria del settore.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, paragrafo 5, 3 lettera d), 4 lettera d) e 6 lettere d) ed e), TFUE, derivante dal fatto che le disposizioni impugnate costituiscono misure che vietano direttamente la pesca subacquea sportiva e ricreativa della spigola, nonostante il Consiglio non disponga delle competenze, neppure concorrenti, a tal fine.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, derivante dal fatto che tali disposizioni esulano chiaramente dall’ambito delle competenze conferite [al Consiglio] e si discostano dall’evoluzione storica di tale ambito.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, dei principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli articoli...

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