Sentenze nº T-55/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2018

Resolution DateSeptember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-55/17

Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Concorso interno - Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti - Requisito di ammissione riguardante l’anzianità di servizio presso la Commissione - Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso

Nella causa T-55/17,

John Morrison Healy, agente contrattuale della Commissione europea, residente a Celbridge (Irlanda), rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 16 gennaio 2013 il ricorrente, sig. John Morrison Healy, è entrato in servizio presso la Commissione europea come agente contrattuale del gruppo di funzioni III (GF III), grado 11, primo scatto.

2 Il 9 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato un bando di concorsi interni per esami per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado 2 (AST/SC 2), di assistenti di grado 2 (AST 2) e di amministratori di grado 6 (AD 6) (in prosieguo: il «bando di concorso»). Tali tre concorsi erano rispettivamente designati come segue: COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) - Segretari/Commessi, COM/02/AST/16 (AST 2) - Assistenti, e COM/03/AD/16 (AD 6) - Amministratori.

3 Al titolo III, rubricato «Ammissibilità», l’articolo 2.1, lettera a), del bando di concorso prevedeva segnatamente quanto segue al riguardo della posizione amministrativa dei candidati:

[Occorre] avere maturato un’anzianità di servizio minima di 42 mesi, non necessariamente consecutivi, in qualità di funzionario, agente temporaneo o agente contrattuale presso la Commissione; non è tenuto conto dei periodi di attività maturati presso agenzie o altre istituzioni; non si tiene conto neppure dei periodi di attività maturati presso la Commissione in qualità di agente interinare, agente ausiliario, agente locale o esperto nazionale distaccato (END)

.

4 Al medesimo titolo, l’articolo 2.3, del bando di concorso stabiliva quanto segue al riguardo del diploma o dell’esperienza professionale richiesti:

[Occorre avere] un livello di insegnamento superiore attestato da un diploma, o un livello di insegnamento secondario attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore ed esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente

.

5 Ai sensi dell’articolo 2 del bando di concorso, tutti i requisiti di ammissibilità dovevano essere soddisfatti.

6 In data imprecisata, il ricorrente si è candidato al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).

7 Il 9 marzo 2016, termine ultimo per iscriversi al concorso, il ricorrente vantava 38 mesi di anzianità di servizio presso la Commissione in qualità di agente contrattuale del gruppo di funzioni III.

8 L’11 aprile 2016 la commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2), ha informato il ricorrente della sua decisione di respingere la sua candidatura (in prosieguo: la «decisione impugnata»), dal momento che egli non soddisfaceva il requisito stabilito dal bando di concorso richiedente un’anzianità di servizio presso la Commissione di almeno 42 mesi (in prosieguo: il «requisito controverso»).

9 L’11 luglio 2016 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata.

10 Con decisione del 19 ottobre 2016, notificata al ricorrente in pari data, l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«AIPN») ha respinto il reclamo dello stesso.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12 Interrogato al riguardo dalla cancelleria del Tribunale, il ricorrente, con lettera del 23 febbraio 2017, ha acconsentito alla riunione della presente causa alle cause T-73/17, RS/Commissione, e T-79/17, Schoonjans/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento.

13 Il 3 aprile 2017 la Commissione ha depositato il controricorso.

14 Con lettera del 18 maggio 2017 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al deposito di una memoria di replica.

15 Con lettera del 30 maggio 2017 il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza.

16 Con decisione del 14 novembre 2017 il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire la presente causa alle cause T-73/17, RS/Commissione, e T-79/17, Schoonjans/Commissione.

17 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 18 gennaio 2018.

18 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

19 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

20 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente, in sostanza, su un’eccezione di illegittimità riguardante la contrarietà del requisito controverso, su cui si è fondata la decisione impugnata, alle disposizioni imperative dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Nel richiedere che i candidati possiedano un’anzianità di servizio di 42 mesi, l’AIPN...

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