Sentenze nº T-79/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2018

Resolution DateSeptember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-79/17

Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Concorso interno - Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti - Requisito di ammissione riguardante il gruppo di funzioni in cui il candidato è inquadrato il giorno della scadenza del termine per il deposito delle candidature - Non ammissione alle prove di un concorso

Nella causa T-79/17,

Alain Schoonjans, agente contrattuale del Servizio europeo per l’azione esterna, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il sig. Alain Schoonjans, ricorrente, ha lavorato presso la Commissione europea come agente contrattuale del gruppo di funzioni III tra il 1° dicembre 2010 e il 30 novembre 2013, come interinale tra il 1° e il 31 dicembre 2013, nuovamente come agente contrattuale del gruppo di funzioni III tra il 1° gennaio 2014 e il 15 settembre 2015 e, infine, come agente contrattuale del gruppo di funzioni IV dal 16 settembre 2015 al 31 dicembre 2016.

2 Il 9 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato un bando di concorsi interni per esami per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado 2 (AST/SC 2), di assistenti di grado 2 (AST 2) e di amministratori di grado 6 (AD 6) (in prosieguo: il «bando di concorso»). Tali tre concorsi erano rispettivamente designati come segue: COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) - Segretari/commessi, COM/02/AST/16 (AST 2) - Assistenti, e COM/03/AD/16 (AD 6) - Amministratori.

3 Al titolo III, rubricato «Ammissibilità», l’articolo 2.1, lettera c), del bando di concorso prevedeva, per quanto attiene alla posizione amministrativa dei candidati, quanto segue:

[Occorre] aver lavorato per almeno i sei mesi precedenti la data di scadenza delle iscrizioni per via elettronica nel gruppo di funzioni stabilito al titolo III.2.2 per il concorso al quale si è iscritti, o aver lavorato durante tutti i sei mesi sopraindicati o durante una parte essi in un gruppo di funzioni superiore.

Per il calcolo dei sei mesi stabiliti sono presi in considerazione i seguenti periodi: periodi in posizione amministrativa “di attività di servizio”, “congedo per servizio militare”, “congedo parentale o per motivi familiari”, “comando per esigenze di servizio” o “comando a domanda” (nel corso dei primi sei mesi del comando a domanda), ai sensi degli articoli 37 e seguenti dello statuto [dei funzionari dell’Unione europea]

.

4 Contenuto nel medesimo titolo, l’articolo 2.2 del bando di concorso prevedeva quanto segue per quanto attiene al gruppo di funzioni e al grado dei candidati:

Alla data di scadenza stabilita per l’iscrizione per via elettronica occorre appartenere al seguente gruppo di funzioni:

Per COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2), occorre essere funzionari o agenti temporanei AST/SC o agenti contrattuali GFII.

Per COM/02/AST/16 (AST 2), occorre essere funzionari o agenti temporanei AST o agenti contrattuali GFIII.

Per COM/03/AD/16 (AD 6) occorre essere funzionari o agenti temporanei AD o agenti contrattuali GFIV

.

5 In data imprecisata il ricorrente ha presentato la propria candidatura per il concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).

6 L’11 aprile 2016 la commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) ha informato il ricorrente della propria decisione di respingere la sua candidatura (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto non soddisfaceva il requisito stabilito dal bando di concorso che richiedeva di essere inquadrati nel gruppo di funzioni III il giorno della scadenza delle iscrizioni al concorso (in prosieguo: il «requisito controverso»).

7 L’11 luglio 2016 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata.

8 Con decisione del 27 ottobre 2016 notificata al ricorrente lo stesso giorno l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto il reclamo di quest’ultimo.

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2017 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10 Con lettera del 14 febbraio 2017 il ricorrente ha chiesto che la presente causa fosse riunita, per ragioni di connessione, alle cause T-55/17, Healy/Commissione e T-73/17, RS/Commissione, conformemente all’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale.

11 Con lettera del 15 febbraio 2017 la Commissione è stata invitata a presentare le sue osservazioni sulla possibile riunione della presente causa con le cause T-55/17, Healy/Commissione, e T-73/17, RS/Commissione.

12 Il 5 aprile 2017 la Commissione ha depositato il controricorso.

13 Con lettera del 18 maggio 2017 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al deposito di una memoria di replica.

14 Con lettera del 30 maggio 2017 il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza.

15 Con decisione del 14 novembre 2017 il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire la presente causa alle cause T-55/17, Healy/Commissione, e T-73/17, RS/Commissione.

16 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 19 gennaio 2018.

17 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione a versargli una somma pari a EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito;

- condannare la...

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