Pareri nº C-405/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-405/08





1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea ( 2 ).

  1. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone l’Ingeniørforeningen i Danmark (Federazione danese degli ingegneri; in prosieguo: l’«IDA»), che agisce per conto del sig. Holst, ex dipendente della società Babcock & Wilcox Vølund ApS (in prosieguo: la «BWV»), alla Dansk Arbejdsgiverforening (Confederazione danese dei datori di lavoro; in prosieguo: la «DA»), che agisce per conto della BWV, in relazione al licenziamento del sig. Holst da parte di detta impresa.

  2. Il problema principale sollevato dalla presente causa consiste nello stabilire se l’art. 7 della direttiva 2002/14, secondo cui «[g]li Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori godano, nell’esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati», implichi che detti rappresentanti debbano beneficiare di una tutela rafforzata contro il licenziamento.

  3. Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte, in primo luogo, di dichiarare che la direttiva 2002/14 dev’essere interpretata nel senso che non osta a che un accordo collettivo venga applicato a un lavoratore non facente parte di un’organizzazione sindacale firmataria di tale accordo.

  4. In secondo luogo, la inviterò a considerare che l’art. 7 della direttiva 2002/14 dev’essere interpretato nel senso che non prescrive che i rappresentanti dei lavoratori godano di una tutela rafforzata contro il licenziamento. Preciserò che risulta tuttavia da tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 8, nn. 1 e 2, della medesima direttiva, che i rappresentanti dei lavoratori devono poter fare accertare, se del caso sulla base di disposizioni nazionali applicabili a tutti i lavoratori e che tutelano questi ultimi contro il licenziamento illegittimo, se il loro licenziamento sia o meno motivato dalla loro qualità o dalle loro attività di rappresentanti dei lavoratori e, in caso affermativo, devono poter fare sanzionare tale comportamento del datore di lavoro.

    I – Contesto normativo

    A – La normativa comunitaria

  5. Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2002/14:

    1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità.

    2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da garantire l’efficacia dell’iniziativa.

    3. In occasione della definizione o dell’applicazione delle modalità di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori operano in uno spirito di cooperazione nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo degli interessi dell’impresa o dello stabilimento e di quelli dei lavoratori

    .

  6. I rappresentanti dei lavoratori sono definiti all’art. 2, lett. e), della direttiva 2002/14 come «i rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali».

  7. L’art. 4, n. 1, di detta direttiva prevede che, «[n]el rispetto dei principi enunciati all’articolo 1 e fatte salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione al livello adeguato in conformità del [detto] articolo».

  8. L’art. 5 della medesima direttiva dispone, inoltre, che «[g]li Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello adeguato, anche a livello dell’impresa o dello stabilimento, il compito di definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo negoziato le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori. Tali accordi nonché gli accordi esistenti alla data di cui all’articolo 11 così come le eventuali proroghe dei medesimi, possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 1 e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da quelle di cui all’articolo 4».

  9. Ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2002/14, «[g]li Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori godano, nell’esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati».

  10. Peraltro, l’art. 8 di detta direttiva così recita:

    1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive

    .

  11. Infine, l’art. 11, n. 1, della direttiva 2002/14 prevede che «[g]li Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla [menzionata] direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti sociali entro tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla [detta] direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

    B – La normativa nazionale

  12. La legge sull’informazione e sulla consultazione dei dipendenti

  13. La direttiva 2002/14 è stata recepita nel diritto danese con la legge 2 maggio 2005, n. 303, sull’informazione e sulla consultazione dei dipendenti (lov om information og høring af lønmodtagere; in prosieguo: la «legge del 2005»), che è entrata in vigore il 15 maggio 2005.

  14. Secondo l’art. 3 della legge del 2005, quest’ultima non si applica se l’obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori incombente al datore di lavoro risulta da un contratto o da un accordo collettivo le cui norme siano quanto meno corrispondenti alle disposizioni della direttiva 2002/14.

  15. L’art. 8 della legge del 2005 dispone che «[i] rappresentanti, da informare e consultare per conto dei lavoratori, sono tutelati contro il licenziamento o un qualsiasi deterioramento della loro situazione nella stessa misura dei rappresentanti sindacali del settore professionale in questione o di un settore professionale equivalente».

  16. Risulta dalla decisione di rinvio che tale disposizione rinvia alla tutela generale contro il licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali prevista dalla quasi totalità dei contratti e degli accordi collettivi danesi (ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti). Tale tutela implica che il datore di lavoro sia tenuto a dimostrare che sussistono motivi imperativi per procedere al licenziamento di tale...

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