Pareri nº C-537/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 01, 2010

Resolution DateJanuary 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberC-537/07

Nel procedimento C‑537/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social n. 30 de Madrid (Spagna), con decisione 20 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2007, nella causa

Evangelina Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

Alcampo SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dalla sig.ra A. Álvarez Moreno e dal sig. J.I. del Valle de Joz, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, dalla sig.ra B. Plaza Cruz, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. van Beek e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 2, punti 6 e 8, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4; in prosieguo: l’«accordo quadro sul congedo parentale»), nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la sig.ra Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho, da una parte, e, dall’altra, l’Instituto Nacional de la Seguridad Social, organismo gestore della previdenza sociale (in prosieguo: l’«INSS»), la Tesoreria General de la Seguridad Social e il suo ex datore di lavoro, la Alcampo SA, riguardo al diritto alla pensione di invalidità permanente acquisito dall’interessata durante un congedo parentale.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il primo ‘considerando’ della direttiva 79/7 recita quanto segue:

Considerando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [(GU L 39, pag. 40)], prevede che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà (…) disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità d’applicazione (...)

.

4 L’art. 7 della direttiva 79/7 così dispone:

1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

(…)

b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli; l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli;

(…)

.

5 L’art. 2 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE (GU 1997, L 46, pag. 20, in prosieguo: la «direttiva 86/378»), dispone quanto segue:

1. Sono considerati “regimi professionali di sicurezza sociale” i regimi non regolati dalla direttiva 79/7 (...) aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

(...)

.

6 La direttiva 96/34 è intesa all’attuazione dell’accordo quadro sul congedo parentale che si trova in allegato ad essa.

7 In forza dell’art. 2 di detta direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa non oltre il 3 giugno 1998.

8 Le considerazioni generali dell’accordo quadro sul congedo parentale così recitano:

(...)

10. considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere il mantenimento delle prestazioni in natura effettuate a titolo di assicurazione malattia durante il periodo minimo di congedo parentale;

11. considerando che gli Stati membri dovrebbero inoltre, ove ciò risulti opportuno in considerazione delle condizioni nazionali e della situazione di bilancio, prevedere il mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale durante il periodo minimo di congedo parentale;

(...)

.

9 La clausola 2 dell’accordo quadro sul congedo parentale dispone quanto segue:

1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un’età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.

(…)

3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo.

(...)

6. I diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo parentale. Al termine del congedo parentale tali diritti si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

7. Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono le modalità del contratto o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale.

8. Tutte le questioni di previdenza e assistenza sociale legate al presente accordo devono essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge nazionale, tenendo conto dell’importanza della continuità dei diritti alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale per i diversi rischi, in particolare dei diritti dell’assistenza sanitaria

.

La normativa nazionale

10 L’art. 37, n. 5, del Texto Refundido della Ley del Estatuto de los Trabajadores (testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori), adottato con regio decreto legislativo 24 marzo 1995, n.1/1995, (BOE 29 marzo 1995, n. 75, pag. 9654), come modificato dalla legge 5 novembre 1999, n. 39/1999, intesa a promuovere la conciliazione della vita familiare e lavorativa dei lavoratori (Ley 39/1999, para promover la conciliacion de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, BOE 6 novembre 1999, n. 266, pag. 38934; in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»), dispone che chiunque assicuri la tutela legale e si occupi direttamente di un minore di età inferiore ai sei anni ha diritto ad una riduzione dell’orario di lavoro, con riduzione proporzionale della retribuzione, che può andare da un minimo di un terzo ad un massimo della metà della durata di quest’ultimo.

11 Ai sensi dell’art. 139, n. 2, della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), adottata con regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1/1994 (BOE 29 giugno 1994, n. 154, pag. 20658; in prosieguo: la «LGSS»), un lavoratore che soffre di un’invalidità permanente che lo rende incapace di svolgere la sua occupazione abituale ha diritto ad una pensione vitalizia. Detta pensione è pari, ai sensi dell’art. 140, n. 1, della LGSS, al 55% del quoziente ottenuto dividendo per 112 le basi contributive del lavoratore relative ai novantasei mesi precedenti l’evento generatore del diritto alla prestazione.

12 L’art. 109, n. 1, della LGSS stabilisce che la base contributiva per tutti i rischi e le situazioni coperti dal regime generale, tra cui le malattie e gli infortuni sul lavoro, consiste nella retribuzione complessiva, quale ne sia la forma o la denominazione, che il lavoratore ha diritto di percepire mensilmente, ovvero la retribuzione che egli percepisce effettivamente, se l’importo di quest’ultima è superiore, per...

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