Ordinanze nº T-348/18 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2018

Resolution DateOctober 05, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-348/18 DEP

Procedura - Liquidazione delle spese

Nella causa T-348/18 DEP,

Serena Trampuz, in qualità di erede di Mario Alberto de Pretis Cagnodo, residente a Trieste (Italia), rappresentato da C. Falagiani, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del 21 luglio 2016, Trampuz/Commissione (F-103/15, EU:F:2016:184),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović (relatore), presidente, E. Bieliūnas e A. Marcoulli, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 16 luglio 2015, il sig. Mario Alberto de Pretis Cagnodo, deceduto il 19 maggio 2016, lasciando come unica erede la ricorrente, sig.ra Serena Trampuz, ha proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo F-103/15, in cui chiede al Tribunale della funzione pubblica di dichiarare che la Commissione europea ha illegittimamente prelevato dalla sua pensione la somma di EUR 14 207,60.

2 Con ordinanza del 21 luglio 2016, Trampuz/Commissione (F-103/15, EU:F:2016:184), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto detto ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che esso non era stato preceduto da un regolare procedimento precontenzioso. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha condannato la ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

3 A seguito di notifica dell’ordinanza del 21 luglio 2016, Trampuz/Commissione (F-103/15, EU:F:2016:184) alle parti, queste ultime non hanno raggiunto nessun accordo sull’importo delle spese ripetibili.

4 L’ordinanza del 21 luglio 2016, Trampuz/Commissione (F-103/15, EU:F:2016:184) non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.

Procedimento e conclusioni delle parti

5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2018, la Commissione ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese nella causa F-103/15, Trampuz/Commissione.

6 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- fissare l’importo delle spese ripetibili nella causa F-103/15, Trampuz/Commissione, in EUR 2 500;

- applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione delle spese e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti.

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- fissare l’importo delle spese ripetibili nella causa F-103/15 in EUR 1 500;

- condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese relative al presente procedimento.

In diritto

8 Conformemente all’articolo 170, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce, su domanda della parte interessata, mediante ordinanza non impugnabile.

9 Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, che ai fini della presente causa corrisponde, in sostanza, all’articolo 105, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di...

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