Sentenze nº T-334/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, October 25, 2018

Resolution DateOctober 25, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-334/16 P

Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Trasferimento della sede della CEPOL da Bramshill (Regno Unito) a Budapest (Ungheria) - Riassegnazione del personale - Atto non impugnabile - Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

Nella causa T-334/16 P,

avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (F-41/15 DISS II, EU:F:2016:70),

FN, agente temporaneo dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto,

FP, agente temporaneo dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto,

FQ, agente temporaneo dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto,

rappresentati da L. Levi e A. Blot, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), rappresentata inizialmente da F. Bánfi e R. Woldhuis, successivamente da R. Woldhuis e D. Schroeder, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. van der Woude (relatore), S. Frimodt Nielsen, H. Kanninen e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i ricorrenti, FN, FP e FQ, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (causa F-41/15 DISS II, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2016:70), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso volto, in primis, all’annullamento della decisione n. 17/2014/DIR del direttore dell’Accademia europea di polizia (CEPOL) [divenuta Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto, (CEPOL)] del 23 maggio 2014, relativa al trasferimento della CEPOL a Budapest (Ungheria) (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, per quanto necessario, delle decisioni della CEPOL del 28 novembre 2014 recanti rigetto dei loro reclami contro la decisione impugnata (in prosieguo: le «decisioni di rigetto dei reclami»), nonché, in secundis, alla condanna della CEPOL al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Fatti

2 I fatti all’origine della controversia sono esposti negli scritti delle parti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e ai punti da 7 a 38 della sentenza impugnata. Ai fini della presente sentenza, possono essere riassunti come segue.

3 Il 22 dicembre 2000, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2000/820/GAI recante istituzione della CEPOL (GU 2000, L 336, pag. 1).

4 Con decisione 2004/97/CE, Euratom adottata di comune accordo dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, del 13 dicembre 2003, relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell’Unione Europea (GU 2004, L 29, pag. 15), la sede della CEPOL è stata stabilita a Bramshill (Regno Unito).

5 Il 20 settembre 2005, il Consiglio ha adottato la decisione 2005/681/GAI, che istituisce la CEPOL e che abroga la decisione 2000/820 (GU 2005, L 256, pag. 63). L’articolo 4 della decisione 2005/681 prevede che «[l]a CEPOL ha sede a Bramshill (Regno Unito)».

6 Tra il 2009 e il 2012, la CEPOL ha assunto i ricorrenti in qualità di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»). L’articolo 2, secondo comma, dei rispettivi contratti d’assunzione recitava che «la sede di servizio [era] la sede ufficiale della CEPOL a Bramshill, nel Regno Unito».

7 Il 12 dicembre 2012, il ministro dell’Interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha informato il direttore della CEPOL della decisione del suo ministero di chiudere il centro nazionale di addestramento della polizia ubicato nel sito di Bramshill, che ospitava anche i locali della CEPOL. Il ministro dell’Interno indicava che detto sito sarebbe stato venduto entro il 2014 e che era al corrente dell’intenzione della Commissione europea di proporre, all’inizio del 2013, l’adozione di un nuovo regolamento per disciplinare il funzionamento della CEPOL o prevedere, se del caso, la fusione di quest’ultima con l’Ufficio europeo di polizia (Europol). Esso precisava che l’adozione di detto nuovo regolamento avrebbe rappresentato l’opportunità, per gli Stati membri, di accordarsi in merito a una nuova sede per la CEPOL, laddove quest’ultima fosse rimasta un’agenzia dell’Unione europea a pieno titolo.

8 In data 8 ottobre 2013, a margine di una sessione del Consiglio nella formazione «Giustizia e affari interni», gli Stati membri hanno deciso di comune accordo che la CEPOL avrebbe continuato ad essere un’agenzia dell’Unione a pieno titolo e che sarebbe stata ospitata a Budapest dopo aver lasciato il sito di Bramshill.

9 Il 15 maggio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 543/2014, che modifica la decisione 2005/681 (GU 2014, L 163, pag. 5). In forza dell’articolo 1 di detto regolamento, l’articolo 4 della decisione 2005/681 è stato modificato come segue: «[l]a CEPOL ha sede a Budapest, Ungheria».

10 Il 23 maggio 2014, il direttore della CEPOL, nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), ha adottato la decisione impugnata. L’articolo 1 di tale decisione, rubricato «Data di trasferimento» prevede che «[t]utto il personale deve (...) prendere servizio nel nuovo quartiere generale della CEPOL (...) a Budapest in data 1° ottobre 2014 o in una data stabilita di comune accordo tra il [d]irettore e il membro del personale [interessato e che i]l mancato rispetto di tale istruzione sarà considerato come un atto di dimissioni con effetto al 30 settembre 2014».

11 L’articolo 2 della decisione impugnata, rubricato «Informazione della CEPOL per il personale», è così formulato: «Ogni membro del personale è invitato a indicare al [d]irettore per iscritto, entro il 30 giugno 2014, la propria intenzione di raggiungere la CEPOL nella sua nuova [sede];

Qualora il membro del personale [interessato] informi il [d]irettore, entro detto termine, che egli [o] ella non intende trasferirsi a Budapest, il [d]irettore può utilizzare tale informazione per avviare una procedura volta ad istituire un elenco di riserva riguardante il posto di tale membro del personale.

Si ricorda ai membri del personale il termine di preavviso in caso di dimissioni previsto nel loro contratto. [Una] modifica delle condizioni di preavviso può essere pattuita con il [d]irettore su base individuale».

12 Il 30 giugno 2014, i ricorrenti hanno informato il direttore della CEPOL della loro intenzione di proseguire i rispettivi rapporti contrattuali d’impiego nella nuova sede della CEPOL a Budapest, ma che la loro risposta non li vincolava e non implicava ammissioni circa la legittimità del procedimento.

13 Rispettivamente, il 13, il 18 e il 19 agosto 2014, i ricorrenti hanno presentato un reclamo avverso la decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). FP faceva valere, in sostanza, che la decisione impugnata violava, da un lato, il suo contratto d’assunzione, modificando unilateralmente la sede di servizio e, dall’altro, le sue legittime aspettative di stipendio, che dipendevano dall’applicazione del coefficiente correttore previsto per il Regno Unito.

14 FQ e FN sostenevano entrambi che la modifica della loro sede di servizio costituiva un evento anormale e imprevedibile e non poteva essere loro imposta senza il loro accordo e senza una compensazione finanziaria adeguata. FQ si doleva altresì del fatto che il coefficiente correttore previsto per l’Ungheria fosse ormai applicato al suo trattamento economico in luogo di quello, molto più elevato, applicabile per il Regno Unito e sul quale ella faceva affidamento per tutta la durata della sua assunzione. In tale contesto, FQ riteneva che le dovesse essere riconosciuta una compensazione finanziaria adeguata.

15 FN deduceva inoltre una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento alla luce delle chiare e specifiche garanzie che gli erano state fornite circa il fatto che avrebbe lavorato a Bramshill per tutta la durata del suo contratto. Inoltre, egli censurava, da un lato, la brevità del termine che gli era stato accordato per comunicare alla CEPOL la sua intenzione di raggiungere o meno la nuova sede della CEPOL a Budapest, e, dall’altro, il fatto che la decisione impugnata gli offrisse, come unica alternativa a una riassegnazione, le dimissioni senza compensazione finanziaria.

16 In data 1° ottobre 2014, i ricorrenti hanno preso servizio nella nuova sede della CEPOL a Budapest.

17 Il 28 novembre 2014, il direttore della CEPOL, nella sua qualità di AACC, ha respinto i reclami dei ricorrenti. A tal fine, il direttore della CEPOL ha in particolare sottolineato, in primo luogo, che la decisione di trasferire la sede della CEPOL era stata adottata dal legislatore dell’Unione, il quale dispone di un ampio potere discrezionale in materia, in secondo luogo, che nessuna garanzia precisa era stata fornita ai ricorrenti in merito al godimento del coefficiente correttore applicabile nel Regno Unito per tutta la durata della loro assunzione, in terzo luogo che, conformemente alla giurisprudenza, la AACC poteva decidere, nell’interesse del servizio, di riassegnare i suoi agenti ad altri luoghi di lavoro, in quarto luogo, che non era nell’interesse del servizio della CEPOL mantenere il personale a Bramshill quando le attività e gli...

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