Sentenze nº T-446/04 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, January 19, 2010

Resolution DateJanuary 19, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-446/04

Nelle cause riunite T‑355/04 e T‑446/04,

Co-Frutta Soc. coop., con sede in Padova, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini e G. Donà,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. L. Visaggio e P. Aalto, successivamente dai sigg. P. Aalto e L. Prete, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, nella causa T‑355/04, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 aprile 2004 che respinge una domanda iniziale di accesso ai dati relativi agli operatori registrati nella Comunità per l’importazione delle banane e una domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda confermativa di accesso nonché, nella causa T‑446/04, la domanda d’annullamento della decisione esplicita della Commissione 10 agosto 2004 che nega l’accesso a tali dati,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Normativa comunitaria in tema di accesso ai documenti

    1 Ai sensi dell’art. 255, n. 1, CE:

    Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3

    .

    2 Tali principi e condizioni sono stati fissati con regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

    3 L’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 dispone quanto segue:

    3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea

    .

    4 L’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, relativo alle eccezioni al diritto d’accesso, prevede quanto segue:

    2. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

    – gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

    (…)

    a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

    (…)

    4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

    5. Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

    6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

    7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario

    .

    5 L’art. 7 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’esame delle domande iniziali, stabilisce quanto segue:

    1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

    2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

    3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato

    .

    6 L’art. 8 del regolamento n. 1049/2001, concernente il trattamento delle domande di conferma, recita:

    1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l’istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il Mediatore, a norma degli articoli 230 [CE] e 195 [CE].

    2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

    3. In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell’istituzione e/o presentare una denuncia al Mediatore a norma dei pertinenti articoli del Trattato CE

    .

    7 In attuazione del regolamento n. 1049/2001, la Commissione europea ha adottato la decisione 5 dicembre 2001, 2001/937/CE, CECA, Euratom, che modifica il suo regolamento interno (GU L 345, pag. 94), il cui allegato contiene le disposizioni che regolano l’accesso del pubblico ai documenti detenuti dalla Commissione e riproduce in sostanza le citate disposizioni del regolamento n. 1049/2001.

  2. Normativa comunitaria in materia di importazione di banane

    8 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha instaurato, a partire dal 1° luglio 1993, un regime comune di importazioni provenienti dai paesi terzi.

    9 Nell’ambito del detto regime, come viene applicato, a partire dal 1° gennaio 1999, dal regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32), le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare annualmente alla Commissione gli elenchi degli operatori registrati presso di esse con dati relativi ai quantitativi smerciati da ciascuno di essi nel corso di un periodo determinato, ai volumi delle domande formulate dagli operatori per l’anno in corso e ai quantitativi effettivamente smerciati con l’indicazione dei numeri dei titoli d’importazione utilizzati [v., in particolare, art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6), e artt. 6, n. 2, e 28, n. 2, del regolamento n. 2362/98], nonché determinate informazioni statistiche ed economiche trimestrali relative, in particolare, ai titoli di importazione (v., in particolare, art. 21 del regolamento n. 1442/93 e art. 27 del regolamento n. 2362/98).

    10 Ogni operatore tradizionale ha accesso ai contingenti tariffari nei limiti di un quantitativo individuale di riferimento determinato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base delle importazioni effettuate in un dato periodo. La trasmissione degli elenchi di cui trattasi permette alla Comunità di verificare i dati a disposizione delle autorità nazionali competenti e, per quanto necessario, di comunicare gli elenchi agli Stati membri per individuare o prevenire dichiarazioni abusive degli operatori. Sulla base dei dati trasmessi, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento, che gli Stati membri dovevano applicare ai quantitativi di riferimento degli operatori, conformemente all’art. 4 del regolamento n. 1442/93 e agli artt. 6 e 28 del regolamento n. 2362/98.

    Fatti

    11 La Co-Frutta Soc. coop., ricorrente, è una società italiana di maturatori di banane. Da notizie apparse sulla stampa italiana, essa è venuta a conoscenza del fatto che, tra il marzo 1998 e il giugno 2000, alcuni quantitativi di banane sarebbero stati importati fraudolentemente nella Comunità a dazio ridotto, sulla base di falsi titoli di importazione.

    12 La ricorrente ritiene di essere stata danneggiata da dette importazioni, in considerazione delle gravi distorsioni sui prezzi provocate dall’immissione sul mercato comunitario di quantitativi supplementari che ha comportato un superamento del contingente tariffario, e considera che il danno subìto sarebbe ancora maggiore nell’eventualità che le importazioni non siano state effettuate con certificati falsi, ma con certificati regolarmente rilasciati sulla base di quantitativi di riferimento falsi o errati, con la conseguente riduzione dei quantitativi di riferimento della ricorrente.

    13 Con sentenza 16 ottobre 2003, causa T‑47/01, Co‑Frutta/Commissione (Racc. pag. II‑4441; in prosieguo: la «sentenza Co‑Frutta I»), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente nei confronti di una prima decisione della Commissione che le aveva parzialmente negato...

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