Sentenze nº T-458/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 26, 2018

Resolution DateNovember 26, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-458/17

Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Accordo volto a definire le modalità del recesso - Articolo 50 TUE - Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati con il Regno Unito per concludere tale accordo - Cittadini del Regno Unito che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione - Atto preparatorio - Atto non impugnabile - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità

Nella causa T-458/17,

Harry Shindler, residente in Porto d’Ascoli (Italia), e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato (1), rappresentati da J. Fouchet, avvocato,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE, Euratom) del Consiglio del 22 maggio 2017, che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (documento XT 21016/17), ivi compreso l’allegato di tale decisione, che stabilisce le direttive per negoziare detto accordo (documento XT 21016/17 ADD 1 REV 2),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 23 giugno 2016 i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si sono pronunciati mediante un referendum a favore del recesso del loro paese dall’Unione europea.

2 Il 13 marzo 2017 il parlamento del Regno Unito ha emanato lo European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 [legge del 2017 sull’Unione europea (Notificazione di recesso)], che autorizzava il Primo ministro a notificare l’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.

3 Il 29 marzo 2017 il Primo ministro del Regno Unito ha notificato al Consiglio l’intenzione di tale Stato membro di recedere dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) (in prosieguo: l’«atto di notifica dell’intenzione di recedere»).

4 Con una dichiarazione in pari data, il Consiglio europeo ha informato di aver ricevuto l’atto di notifica dell’intenzione di recedere.

5 Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato taluni orientamenti che definivano il contesto dei negoziati previsti dall’articolo 50 TUE e fissavano le posizioni e i principi generali che l’Unione avrebbe sostenuto nel corso dei negoziati.

6 Il 22 maggio 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 50 TUE in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 3, TFUE e su raccomandazione del 3 maggio 2017 della Commissione europea, la decisione che autorizza quest’ultima ad avviare i negoziati con il Regno Unito per concludere un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale Stato membro dall’Unione e dall’Euratom (in prosieguo, da una parte: l’«accordo volto a definire le modalità del recesso» o l’«accordo di recesso» e, dall’altra: la «decisione impugnata»).

7 La decisione impugnata designa la Commissione quale negoziatore dell’Unione (articolo 1) e precisa che i negoziati saranno condotti alla luce degli orientamenti adottati dal Consiglio europeo e in conformità alle direttive per negoziare accluse alla citata decisione (articolo 2).

8 L’allegato della decisione impugnata (documento XT 21016/17 ADD 1 REV 2) contiene direttive per negoziare, destinate alla prima fase dei negoziati, per quanto riguarda, segnatamente, i diritti dei cittadini, una liquidazione finanziaria una tantum, la situazione delle merci immesse sul mercato e l’esito delle procedure fondate sul diritto dell’Unione, le altre questioni amministrative connesse al funzionamento dell’Unione nonché la governance dell’accordo volto a definire le modalità del recesso.

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo depositato il 21 luglio 2017, i ricorrenti,sig. Harry Shindler e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato, hanno presentato il presente ricorso.

10 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2017, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2017, la Commissione ha chiesto al Tribunale di autorizzarla ad intervenire nella presente controversia a sostegno delle conclusioni del Consiglio, a norma dell’articolo 143 del regolamento di procedura.

12 Il 30 novembre 2017 i ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità.

13 Su proposta della Nona Sezione, il Tribunale ha deciso la rimessione della causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura.

14 Su proposta del giudice del relatore, il Tribunale (Nona Sezione ampliata) ha deciso, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di passare alla fase orale del procedimento, limitata alla ricevibilità del ricorso.

15 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 5 luglio 2018.

16 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, ivi comprese le direttive per negoziare ad essa accluse;

- condannare il Consiglio alle spese, ivi incluse le spese per il patrocinio legale nella misura di EUR 5 000.

17 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

- condannare i ricorrenti alle spese.

18 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2018, i ricorrenti hanno prodotto una prova nuova, ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura, sulla quale il Consiglio è stato posto in condizione di presentare osservazioni.

In diritto

19 Il Consiglio sostiene che il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE è manifestamente irricevibile, in quanto la decisione impugnata non è impugnabile da una persona fisica o giuridica e i ricorrenti non hanno né interesse ad agire, né legittimazione ad agire contro la decisione impugnata.

20 I ricorrenti contestano gli argomenti del Consiglio e ritengono che il loro ricorso sia ricevibile.

Sulla ricevibilità del ricorso

21 Il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi in merito all’impugnabilità della decisione impugnata e alla legittimazione ad agire dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e valutare, in proposito, se la decisione impugnata riguardi direttamente i ricorrenti. Più precisamente, occorre esaminare se la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

22 Il Consiglio sostiene che la decisione impugnata non può formare oggetto di un ricorso di annullamento, poiché si tratta, nei confronti dei ricorrenti, di un provvedimento preliminare o di natura preparatoria, finalizzato a predisporre l’accordo volto a stabilire le modalità di recesso previsto dall’articolo 50 TUE. Il fatto di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati in nome dell’Unione e a condurli alla luce degli orientamenti adottati dal Consiglio europeo e conformemente alle allegate direttive per negoziare, a suo modo di vedere, non incide sulla situazione giuridica dei ricorrenti, che rimane la stessa prima e dopo l’adozione della decisione impugnata.

23 Il Consiglio afferma inoltre che i ricorrenti non possiedono la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto, segnatamente, la decisione impugnata non li riguarda direttamente. In particolare, a suo avviso, la decisione impugnata non produce alcun effetto sulla situazione giuridica dei ricorrenti. In primo luogo, non sarebbe tanto la decisione impugnata ad aver innescato la procedura di cui all’articolo 50 TUE, bensì piuttosto l’atto di notifica dell’intenzione di recedere. Se il Consiglio non avesse adottato la decisione impugnata, la procedura di cui all’articolo 50 TUE avrebbe seguito il proprio corso e, due anni dopo l’atto di notifica dell’intenzione di recedere, il Regno Unito avrebbe lasciato l’Unione senza accordo che stabilisca le modalità di recesso. In secondo luogo, la decisione impugnata non avrebbe neppure «convalidato» l’atto di notifica dell’intenzione di recedere e si sarebbe limitata a trarre le conseguenze da tale decisione nazionale, senza produrre alcun effetto sui diritti dei ricorrenti. A prescindere dall’adozione della decisione impugnata, il Regno Unito continuerebbe ad essere membro dell’Unione fino alla data del suo recesso e i ricorrenti continuerebbero a godere dei diritti che traggono dai trattati a tale titolo. Solo al termine della procedura dell’articolo 50 TUE i diritti dei ricorrenti potrebbero essere colpiti, in una misura che, peraltro, non è possibile prevedere.

24 I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata può formare oggetto di un ricorso di annullamento. Essi dichiarano inoltre che la loro legittimazione ad agire discende dal fatto che essi sono cittadini del Regno Unito espatriati e cittadini dell’Unione, che essi risiedono in un altro Stato membro dell’Unione e che sono stati privati, in forza della regola denominata «15 years rule» (regola dei 15 anni), del diritto di voto al referendum del 23 giugno 2016 e in occasione delle elezioni generali del 7 maggio 2015 che hanno portato alla designazione dei parlamentari che hanno «confermato» il referendum mediante l’adozione della legge del 2017 sull’Unione europea (Notifica di recesso).

25 I ricorrenti asseriscono, in primo...

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