Comunicazioni sulla GU nº T-458/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 29, 2017

Resolution DateSeptember 29, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-458/17

Ricorso proposto il 21 luglio 2017 - Shindler e a./Consiglio

(Causa T-458/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e altri 12 ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea;

di conseguenza,

condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese del procedimento, ivi compresi gli onorari di avvocato pari a euro 5 000;

con ogni più ampia riserva e in particolare per la SCP CORNILLE-POUYANNE, Avvocati del foro di Bordeaux, di presentare qualunque osservazione utile all’udienza fissata dal Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità esterna della decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:

Prima parte, vertente sulla violazione del trattato Euratom in quanto la decisione impugnata e il suo allegato prevedrebbero il recesso automatico del Regno Unito dalla Comunità europea dell’energia atomica unitamente al recesso dall’Unione senza che sia oggetto di un procedimento di recesso e di negoziato distinto.

Seconda parte, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri in quanto la decisione impugnata e il suo allegato conferirebbero all’Unione una competenza orizzontale eccezionale per affrontare i negoziati dell’accordo di recesso del Regno Unito e escluderebbero la possibilità che tale accordo sia misto, di modo che non è prevista alcuna ratifica dell’accordo finale da parte degli Stati membri.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità interna della decisione...

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