Comunicazioni sulla GU nº T-458/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 29, 2017
Resolution Date | September 29, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-458/17 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2017 - Shindler e a./Consiglio
(Causa T-458/17)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Harry Shindler (Porto d’Ascoli, Italia) e altri 12 ricorrenti (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
annullare la decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea;
di conseguenza,
condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese del procedimento, ivi compresi gli onorari di avvocato pari a euro 5 000;
con ogni più ampia riserva e in particolare per la SCP CORNILLE-POUYANNE, Avvocati del foro di Bordeaux, di presentare qualunque osservazione utile all’udienza fissata dal Tribunale dell’Unione europea.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità esterna della decisione (UE, Euratom), XT 21016/17, unitamente all’allegato a tale decisione XT 21016/17, ADD 1 REV 2, adottati il 22 maggio 2017, dal Consiglio dell’Unione europea, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale motivo si divide in due parti:
Prima parte, vertente sulla violazione del trattato Euratom in quanto la decisione impugnata e il suo allegato prevedrebbero il recesso automatico del Regno Unito dalla Comunità europea dell’energia atomica unitamente al recesso dall’Unione senza che sia oggetto di un procedimento di recesso e di negoziato distinto.
Seconda parte, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri in quanto la decisione impugnata e il suo allegato conferirebbero all’Unione una competenza orizzontale eccezionale per affrontare i negoziati dell’accordo di recesso del Regno Unito e escluderebbero la possibilità che tale accordo sia misto, di modo che non è prevista alcuna ratifica dell’accordo finale da parte degli Stati membri.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità interna della decisione...
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