Sentenze nº T-399/11 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, November 15, 2018

Resolution DateNovember 15, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-399/11 RENV

Aiuti di Stato - Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto di Stato - Selettività - Sistema di riferimento - Deroga - Differenza di trattamento - Giustificazione della differenza di trattamento - Imprese beneficiarie della misura - Legittimo affidamento

Nella causa T-399/11 RENV,

Banco Santander, SA, con sede a Santander (Spagna),

Santusa Holding, SL, con sede a Boadilla del Monte (Spagna),

rappresentate da J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati,

ricorrenti,

sostenute da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, in qualità di agente,

da

Irlanda, rappresentata inizialmente da G. Hodge ed E. Creedon, successivamente da G. Hodge e M. Browne, in qualità di agenti,

e da

Regno di Spagna, rappresentato da M. Sampol Pucurull, in qualità di agente,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 Il 10 ottobre 2007, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale, previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all’imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951; in prosieguo: la «misura contestata» o il «regime contestato»).

    2 La misura contestata prevede che, qualora l’acquisizione, da parte di un’impresa soggetta all’imposta in Spagna, di una partecipazione azionaria in una «società estera» sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento finanziario (v. punti 65 e 67 infra) che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. La misura contestata precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata a un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.

    3 Con lettera del 5 dicembre 2007, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del Regno di Spagna in merito alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale (in prosieguo: la «decisione di avvio»). Tra il 18 gennaio e il 16 giugno 2008, la Commissione ha altresì ricevuto le osservazioni di 32 terzi interessati. Con lettere del 30 giugno 2008 e del 22 aprile 2009, il Regno di Spagna ha replicato alle osservazioni dei terzi interessati.

    4 Il 18 febbraio 2008, nonché il 12 maggio e l’8 giugno 2009, sono state organizzate dalla Commissione riunioni tecniche con le autorità spagnole. Altre riunioni tecniche sono state parimenti organizzate con alcuni dei 32 terzi interessati.

    5 Con lettera del 14 luglio 2008 e con messaggio di posta elettronica del 16 giugno 2009, il Regno di Spagna ha trasmesso informazioni aggiuntive alla Commissione.

    6 La Commissione ha concluso il procedimento, relativamente alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all’Unione europea, con la decisione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48; in prosieguo: la «decisione del 28 ottobre 2009»).

    7 La Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime contestato, consistente in un vantaggio fiscale che consente alle società spagnole di ammortizzare l’avviamento derivante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società non residenti, quando esso si applicava ad acquisizioni di partecipazioni in società aventi sede all’interno dell’Unione.

    8 La Commissione ha tuttavia mantenuto aperto il procedimento per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, in quanto le autorità spagnole si erano impegnate a fornire elementi ulteriori relativi agli ostacoli che si frappongono alle fusioni transfrontaliere al di fuori dell’Unione che le medesime avevano segnalato.

    9 Il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione informazioni relative agli investimenti diretti effettuati da società spagnole al di fuori dell’Unione il 12, il 16 e il 20 novembre 2009, nonché il 3 gennaio 2010. La Commissione ha del pari ricevuto le osservazioni di vari terzi interessati.

    10 Il 27 novembre 2009, nonché il 16 e il 29 giugno 2010, si sono tenute riunioni tecniche tra la Commissione e le autorità spagnole.

    11 Il 12 gennaio 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/282/UE, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 maggio 2011, era stata oggetto di una correzione in data 3 marzo 2011 e di una seconda correzione pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 26 novembre 2011.

    12 La decisione impugnata dichiara incompatibile con il mercato interno il regime contestato, qualora esso si applichi ad acquisizioni di partecipazioni azionarie in imprese aventi sede al di fuori dell’Unione (articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata). L’articolo 4 della medesima prevede, in particolare, il recupero da parte del Regno di Spagna degli aiuti concessi.

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2011, la Banco Santander, SA e la Santusa Holding, SL, ricorrenti, hanno presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

    14 Con sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11, EU:T:2014:938), il Tribunale ha accolto il suddetto ricorso con la motivazione che la Commissione aveva applicato erroneamente il requisito di selettività previsto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    15 Inoltre, la decisione del 28 ottobre 2009 è stata del pari annullata dal Tribunale nella sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T-219/10, EU:T:2014:939).

    16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 gennaio 2015, la Commissione ha impugnato la sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11, EU:T:2014:938). Tale impugnazione, che è stata registrata con il numero C-21/15 P, è stata riunita all’impugnazione, registrata con il numero C-20/15 P, che la Commissione aveva proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T-219/10, EU:T:2014:939).

    17 Le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica federale di Germania, dall’Irlanda e dal Regno di Spagna, hanno chiesto il rigetto delle impugnazioni.

    18 Con sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a. (C-20/15 P e C-21/15 P, in prosieguo: la «sentenza World Duty Free», EU:C:2016:981), la Corte ha annullato la sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (T-399/11, EU:T:2014:938), rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato in parte le spese. La Corte ha altresì annullato la sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (T-219/10, EU:T:2014:939).

    19 Conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti principali hanno depositato osservazioni scritte il 2 marzo 2017 e il Regno di Spagna il 3 marzo 2017.

    20 Conformemente all’articolo 217, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le parti principali e il Regno di Spagna hanno depositato le loro memorie integrative contenenti osservazioni scritte il 24 aprile 2017.

    21 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

    22 Con decisione del presidente della Nona Sezione ampliata del Tribunale dell’8 dicembre 2017, sentite le parti, la presente causa e la causa T-219/10 RENV, World Duty Free Group/Commissione, sono state riunite ai fini della fase orale del...

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