Comunicazioni sulla GU nº T-429/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 07, 2018

Resolution DateSeptember 07, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-429/18

Ricorso proposto il 13 luglio 2018 - BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commissione

(Causa T-429/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: BRF SA (Itajaí, Brasile) e SHB Comercio e Industria de Alimentos SA (Itajaí) (rappresentate da: D. Arts e G. van Thuyne, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 1 ;

- in via subordinata, annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/700, nella parte in cui elimina gli stabilimenti della BRF SA e della SHB Comercio e Industria de Alimentos SA, indicati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700, dagli elenchi menzionati all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700; e

- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

  1. Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola l’articolo 296, secondo paragrafo, TFUE, in quanto non specifica i motivi su cui si basa il regolamento di esecuzione stesso.

  2. Secondo motivo, vertente sul fatto che, adottando il regolamento di esecuzione, la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti, quale previsto all’articolo 41, secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, privando le ricorrenti del loro diritto di essere ascoltate.

  3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 854/2004 2 , nel valutare la conformità di singoli stabilimenti, e sul fatto che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti rilevanti.

  4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola il principio di non discriminazione, poiché tratta le ricorrenti in un modo diverso rispetto ad altri esportatori brasiliani di prodotti a base di pollame che si trovano in una situazione analoga.

  5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola il principio di proporzionalità, eccedendo i limiti di ciò che è idoneo e necessario per tutelare la salute pubblica.

  6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione viola l’articolo 291, paragrafo 3, TFUE e gli articoli 3, paragrafo 3, 10, paragrafo 4, e 11 del regolamento UE 182/2011 3 , violando le...

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