Ordinanze nº T-39/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 20, 2019

Resolution DateFebruary 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-39/19

Nella causa T-39/19,

Renew Consorzio Energie Rinnovabili, con sede in Roma (Italia), rappresentata da G. Passalacqua, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

Repubblica italiana,

convenute,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione Ares (2018) 5957391 della Commissione datata 21 novembre 2018, recante rifiuto di avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana, e, dall’altro, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta alla condanna della Repubblica italiana al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa di tale inadempimento,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek (relatore), presidente, F. Chalin e M. Costeira, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento e conclusioni del ricorrente

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 18 gennaio 2019, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2 Esso conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione Ares (2018) 5957391, recante rifiuto di avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti del della Repubblica italiana;

- condannare la Repubblica italiana a riparare il pregiudizio che il ricorrente avrebbe pretesamene subito dall’adozione del Decreto Legislativo 28/2011 e del Decreto Ministeriale Attuativo nº 5284, che ha modificato in pejus il regime tariffario in materia di aiuti alle energie rinnovabili.

In diritto

3 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

4 Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5 Il presente ricorso, proposto ai sensi degli articoli 263, quarto comma, e 268 TFUE, è diretto, da un lato, ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione di non dare seguito all’invito del ricorrente ad avviare un procedimento di constatazione di un inadempimento nei confronti della Repubblica italiana, e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno che asserisce aver subito per effetto di tale inadempimento.

6...

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