Comunicazioni sulla GU nº T-768/17 of Tribunal General de la Unión Europea, January 26, 2018

Resolution DateJanuary 26, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-768/17

Ricorso proposto il 22 novembre 2017 - Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE

(Causa T-768/17)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda. (Lisbona, Portogallo), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M.A. Ribeiro, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli atti impugnati ed in particolare:

la decisione della convenuta di non agire;

la decisione della convenuta di non dare avvio ad un procedimento di infrazione;

la decisione del Governador do Banco de Portugal (Governatore della Banca del Portogallo) e dei vari «funzionari» che si sono pronunciati sui reclami e i solleciti presentati tra il 26 giugno 2013 e il 22 aprile 2015.

Per gli stessi motivi, chiedono che la Corte di giustizia si pronunci:

affinché i ricorrenti siano posti in condizione di annullare la decisione dei giudici che si sono pronunciati sull’azione di risarcimento del danno in sede civile presentata contro il BCP ed altri;

affinché i ricorrenti siano posti in condizione di presentare un’azione di regresso contro lo Stato portoghese;

al fine di valutare se lo Stato membro / Ministério Público (Pubblico Ministero) / PGR [Procuradoria-Geral da República (Procura Generale della Repubblica)] abbia avuto ragione di rifiutarsi di intervenire nell’azione civile;

al fine di valutare se lo Stato membro / Pubblico Ministero / Procura Generale della Repubblica abbia agito legittimamente non comunicando questo caso all’OLAF.

laddove la Corte di giustizia ritenga che le ragioni dei ricorrenti siano fondate, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, condannare la BCE a liquidare l’importo di EUR 4 582 8257,80, maggiorato degli interessi moratori maturandi al tasso legale fino all’effettivo pagamento e di ogni altra spesa, danno ed indennizzo che, una volta terminati i lavori realizzati, saranno presentati;

tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 280 TFUE e del fatto che gli atti «della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo», ai sensi dell’articolo 299 TFUE, il Tribunale deve ordinare alla convenuta di richiedere che gli importi di cui sopra siano liquidati dal BCP [Banco Comercial Português (Banca Commerciale Portoghese)];

tenuto...

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