Sentenze nº T-798/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2019

Resolution DateMarch 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-798/17

Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documento intitolato “Risposte a questioni riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE” - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno - Interesse pubblico prevalente

Nella causa T-798/17,

Fabio De Masi, residente in Amburgo (Germania),

Yanis Varoufakis, residente in Atene (Grecia),

rappresentati da A. Fischer-Lescano, professore,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da T. Filipova e F. von Lindeiner, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 16 ottobre 2017 che ha negato ai ricorrenti l’accesso al documento del 23 aprile 2015 intitolato «Risposte a questioni riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE»,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin e M.J. Costeira (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con lettera del 24 aprile 2017, i sigg. Fabio De Masi e Yanis Varoufakis, ricorrenti, hanno chiesto alla Banca centrale europea (BCE), sul fondamento della decisione 2004/258/CE della BCE, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della BCE (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42), come modificata dalle decisioni 2011/342/UE della BCE, del 9 maggio 2011 (BCE/2011/6) (GU 2011, L 158, pag. 37) e (UE) 2015/529 della BCE, del 21 gennaio 2015 (BCE/2015/1) (GU 2015, L 84, pag. 64), l’accesso a tutti i pareri legali esterni che la BCE avrebbe asseritamente richiesto per esaminare le sue decisioni del 4 febbraio e del 28 giugno 2015 riguardanti l’erogazione di liquidità di emergenza concessa dalla Banca centrale greca ad alcune banche greche.

2 Con lettera del 31 maggio 2017, la BCE ha informato i ricorrenti che essa non aveva richiesto alcun parere legale per dette decisioni. Inoltre, essa ha informato i ricorrenti dell’esistenza di un parere legale esterno del 23 aprile 2015 intitolato «Risposte a questioni riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea» (in prosieguo: il «documento controverso»).

3 Con lettera del 7 luglio 2017, i ricorrenti hanno chiesto alla BCE, sul fondamento della decisione 2004/258, l’accesso al documento controverso.

4 Con lettera del 3 agosto 2017, la BCE ha negato l’accesso al documento controverso sulla base, da un lato, dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 2004/258, relativa alla tutela della consulenza legale, e, dall’altro, dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della stessa decisione, relativa alla tutela dei documenti per uso interno.

5 Con lettera del 30 agosto 2017, i ricorrenti hanno presentato una domanda di conferma di accesso al documento controverso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della decisione 2004/258.

6 Con lettera del 16 ottobre 2017, la BCE ha confermato la decisione del 3 agosto 2017 che ha negato l’accesso al documento controverso (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale diniego era fondato sulle stesse eccezioni di quelle indicate nella decisione del 3 agosto 2017.

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 dicembre 2017, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

8 Il 22 febbraio 2018 è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso della BCE.

9 La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 marzo 2018 e il 2 maggio 2018.

10 Con ordinanza del 27 settembre 2018, il Tribunale ha ordinato alla BCE, sulla base dell’articolo 91, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre il documento controverso. La BCE ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito. Conformemente all’articolo 104 del regolamento di procedura, tale documento non è stato comunicato ai ricorrenti.

11 Il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire omettendo la fase orale del procedimento.

12 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la BCE alle spese.

13 La BCE chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

14 A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione 2004/258 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della medesima decisione.

15 In limine, per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile al diritto di accesso ai documenti della BCE, occorre rilevare che l’articolo 1, secondo comma, TUE sancisce il principio di apertura del processo decisionale dell’Unione europea. A tale riguardo, l’articolo 15, paragrafo 1, TFUE precisa che, al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile. Secondo il paragrafo 3, primo comma, di tale articolo, qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma di tale paragrafo. Inoltre, ai sensi del secondo comma di detto paragrafo, i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Conformemente al terzo comma dello stesso paragrafo, ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma di detto paragrafo. Secondo il quarto comma del medesimo paragrafo, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la BCE e la Banca europea per gli investimenti (BEI) sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

16 La decisione 2004/258 mira, come indicato ai suoi considerando 2 e 3, ad autorizzare un accesso più ampio ai documenti della BCE di quello esistente in vigenza della decisione BCE/1998/12 della BCE, del 3 novembre 1998, relativa all’accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della BCE (GU 1999, L 110, pag. 30), preservando nel contempo sia l’indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali sia la riservatezza di talune materie proprie dell’espletamento delle funzioni della BCE. L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/258 conferisce a qualsiasi cittadino dell’Unione e a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro un diritto di accesso ai documenti della BCE, secondo le condizioni e le limitazioni definite da tale decisione.

17 Tale diritto è soggetto a determinati limiti basati su motivi di interesse pubblico o privato. Più nello specifico, e in conformità con il suo considerando 4, la decisione 2004/258 prevede, al suo articolo 4, un regime di eccezioni che autorizza la BCE a negare l’accesso a un documento nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio a uno degli interessi tutelati dai paragrafi 1 e 2 di tale articolo o nel caso in cui tale documento sia per uso interno, come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE stessa, o per scambi di opinioni tra la BCE e le banche centrali nazionali, le autorità nazionali competenti o le autorità nazionali designate, o che contenga gli scambi di opinioni tra la BCE e altre autorità e organi pertinenti. Dal momento che derogano al diritto di accesso ai documenti, le eccezioni al diritto di accesso contemplate all’articolo 4 della decisione 2004/258 devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2012, Thesing e Bloomberg Finance/BCE, T-590/10, non pubblicata...

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