Sentenze nº T-282/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 19, 2019

Resolution DateMarch 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-282/16

Aiuti di Stato - Settore postale - Compensazione del costo netto risultante dagli obblighi del servizio universale - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa

Nelle cause riunite T-282/16 e T-283/16,

Inpost Paczkomaty sp. z o.o., con sede a Cracovia (Polonia), rappresentata inizialmente da T. Proć, successivamente da M. Doktór, avvocati,

ricorrente nella causa T-282/16,

Inpost S.A., con sede a Cracovia, rappresentata da W. Knopkiewicz, avvocato,

ricorrente nella causa T-283/16,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, K. Blanck e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

interveniente,

avente ad oggetto domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento della decisione C(2015) 8236 final della Commissione, del 26 novembre 2015, con la quale quest’ultima non ha sollevato obiezioni nei confronti della misura notificata dalle autorità polacche relativa all’aiuto concesso alla Poczta Polska sotto forma di compensazione del costo netto risultante dall’adempimento, da parte della medesima società, dei suoi obblighi di servizio postale universale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz, I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: K. Guzdek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti e principali disposizioni normative applicabili

    1 La Poczta Polska (in prosieguo: la «PP») è una società per azioni polacca il cui unico azionista è l’erario della Repubblica di Polonia. All’epoca dei fatti oggetto della presente causa, la sua attività comprendeva, essenzialmente, i servizi postali universali nonché quelli di corriere, servizi per i quali essa era allora il principale operatore in Polonia.

    2 Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato CE applicabili alla presente controversia e riguardanti lo sviluppo del mercato interno, i servizi in questione ricadevano, come del resto ancora oggi, in una competenza legislativa concorrente tra la Comunità europea, oggi Unione europea, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro.

    3 In tal senso, per quanto attiene al diritto dell’Unione, le norme applicabili sono state stabilite dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67 per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU 2008, L 52, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva postale»).

    4 In particolare, per quanto riguarda le implicazioni che, sul piano finanziario, possono derivare dalla liberalizzazione del settore di servizi in questione nel mercato interno dell’Unione, l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva postale prevede, ancora oggi, che, se gli obblighi del servizio universale danno luogo a «un onere finanziario eccessivo» che il fornitore designato di tale servizio dovrebbe sopportare da solo, lo Stato membro interessato può introdurre «un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i [vari] fornitori».

    5 A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva postale, se viene introdotto un simile meccanismo, lo Stato membro interessato può allora «istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi [in questione]». In forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva postale, nell’istituzione del suddetto fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo, «[g]li Stati membri garantiscono che(...) vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità».

    6 Conformemente al tenore letterale della parte B, secondo comma, dell’allegato I della direttiva postale, il costo netto degli obblighi di servizio universale è ogni costo connesso all’operazione della fornitura del servizio universale. Tale costo netto è uguale alla «differenza tra il costo netto delle operazioni di un fornitore [di detto] servizio (...) quando è soggetto ad obblighi [previsti dalla legge nazionale sui servizi postali] e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi».

    7 In Polonia, la direttiva postale è stata trasposta dall’ustawa Prawo pocztowe (legge sui servizi postali), del 23 novembre 2012 (Dz. U. del 2012, posizione 1529) (in prosieguo: la «legge polacca sui servizi postali»). A termini del suo articolo 2, i servizi rientranti nel servizio universale sono, in tale paese, quelli comprendenti gli invii di lettere e di pacchi postali nonché gli invii per i non vedenti, che non sono effettuati dall’operatore designato nell’ambito dei suoi obblighi di servizio universale. In forza del servizio postale universale, l’instradamento e la distribuzione di lettere e di pacchi postali devono essere assicurati ogni giorno lavorativo e non meno di cinque giorni a settimana. Il peso degli invii postali interessati non può superare i 2 000 grammi, mentre quello dei pacchi può arrivare fino a 10 000 grammi (articoli 45 e 46 della legge polacca sui servizi postali).

    8 Sulla base della legge polacca sui servizi postali (articolo 178, paragrafo 1), l’attuazione della riforma del servizio postale polacco è stata affidata, in un primo tempo e per una durata di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 2013, alla PP, la quale è stata quindi incaricata di assumere gli obblighi di fornitore del servizio postale universale in tutto il territorio polacco.

    9 Una volta istituito il quadro giuridico della summenzionata riforma, le autorità polacche, avvalendosi in particolare delle possibilità concesse dalla direttiva postale (v. punti da 3 a 6 supra) nonché delle disposizioni pertinenti della legge polacca sui servizi postali, hanno allora notificato alla Commissione europea, il 10 giugno 2014, un regime di aiuti riguardante, da un lato, un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi del servizio universale e, dall’altro, la creazione di un fondo di compensazione, complementare all’istituzione di tale meccanismo.

    10 Il fondo di compensazione era finanziato, in parte, dai contributi che gli operatori postali interessati erano tenuti a versare allo stesso fondo e, in parte, dal bilancio dello Stato. In particolare, l’obbligo contributivo previsto all’articolo 108, paragrafo 2, della legge polacca sui servizi postali riguardava gli operatori postali che forniscono servizi universali equivalenti, i cui redditi annuali percepiti a tale titolo dovevano nondimeno essere superiori a 1 milione di zloty polacchi (PLN). In ogni caso, l’importo dovuto da ogni operatore interessato non poteva superare, su base annua, il massimale del 2% dell’importo dei redditi provenienti dalla sua fornitura di servizio universale (in prosieguo: la «percentuale determinante l’importo massimo del contributo»).

    11 Previsto inizialmente per coprire il periodo compreso tra il 2013 e il 2026, il meccanismo in parola è stato infine limitato, mediante lettera inviata dalle competenti autorità polacche alla Commissione il 5 gennaio 2015, al periodo compreso tra il 2013 e il 2015 (in prosieguo: il «regime nazionale di compensazione» o la «misura in questione»).

    12 Il 26 novembre 2015, la Commissione, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime nazionale di compensazione con la motivazione che si trattava di un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Secondo la Commissione, conformemente ai criteri di cui alle sezioni da 2.1 a 2.8 della sua comunicazione sulla disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15; in prosieguo: la «disciplina SIEG»), la misura in questione non è tale da incidere sugli scambi commerciali in misura contraria agli interessi dell’Unione. Inoltre, i principi relativi al funzionamento del fondo di compensazione non comporterebbero gravi distorsioni della concorrenza e non imporrebbero quindi requisiti aggiuntivi per garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura incompatibile con gli interessi dell’Unione.

    13 Le ricorrenti sono, da un lato, l’Inpost Paczkomaty sp. z o.o. e, dall’altro, l’Inpost S.A. Tali società fanno parte del gruppo polacco Integer.pl S.A., il quale, in forza dell’articolo 2 della legge polacca sui servizi postali, contribuisce al finanziamento del fondo di compensazione creato dalla medesima legge e che consente alla PP di beneficiare delle compensazioni corrispondenti (v. punto 9 supra).

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    14 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2016, le ricorrenti hanno presentato, rispettivamente, i ricorsi iscritti a ruolo con i numeri T-282/16 e T-283/16.

    15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2016, la Repubblica di Polonia ha chiesto di intervenire nei presenti procedimenti a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    16 Con atto depositato presso la cancelleria del...

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