Sentenze nº T-70/05 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 02, 2010

Resolution DateMarch 02, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-70/05

Nella causa T‑70/05,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dall’avv. N. Korogiannakis,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM), rappresentata dai sigg. W. de Ruiter e J. Menze, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. J. Stuyck,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni dell’AESM di non accogliere le offerte presentate dalla ricorrente nell’ambito dei procedimenti di gara d’appalto AESM C‑1/01/04, riguardante l’appalto intitolato «Convalida ed ulteriore sviluppo di SafeSeaNet», e AESM C‑2/06/04, riguardante l’appalto intitolato «Specifiche e sviluppo di una banca dati, di una rete e di un sistema di gestione degli incidenti in mare», nonché di aggiudicare l’appalto ad altri concorrenti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) è stata istituita dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, n. 1406 (GU L 208, pag. 1). Essa ha per obiettivo «di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi nella Comunità».

2 A norma dell’art. 5, n. 1, di tale regolamento, l’Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

3 L’art. 8 del regolamento n. 1406/2002 così recita:

1. La responsabilità contrattuale dell’[AESM] è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’[AESM].

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’[AESM] risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l’[AESM] è disciplinata dalle disposizioni dello Statuto del personale o del regime ad essi applicabile

.

4 L’art. 185, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario») dispone quanto segue:

La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione

.

5 L’art. 74 del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2343, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (GU L 357, pag. 72), nella versione applicabile al momento dei fatti, enuncia quanto segue:

Per quanto riguarda le procedure d’aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale, nonché delle sue modalità di esecuzione

.

6 Tale disposizione è riprodotta nell’art. 74 del regolamento finanziario dell’AESM, adottato dal suo Consiglio d’amministrazione il 3 luglio 2003.

7 La procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi da parte degli organismi di cui all’art. 185 del regolamento finanziario è quindi soggetta alle disposizioni del titolo V della prima parte del regolamento finanziario nonché alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1; in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»). Tali disposizioni si ispirano alle direttive in materia, segnatamente, per gli appalti di servizi, alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), come modificata.

8 A norma dell’art. 89, n. 1, del regolamento finanziario:

Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione

.

9 L’art. 97 del regolamento finanziario, nella versione applicabile al momento dei fatti, così recita:

1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d’attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati preliminarmente nei documenti della gara d’appalto.

2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all’offerta economicamente più vantaggiosa

.

10 Al riguardo, l’art. 138 delle modalità d’esecuzione, nella versione applicabile al momento dei fatti, precisa che:

(…)

2. L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che presenta la migliore relazione tra la qualità ed il prezzo, tenuto conto di criteri giustificati dall’oggetto dell’appalto quali il prezzo proposto, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il termine d’esecuzione o di consegna, l’assistenza alla clientela e l’assistenza tecnica.

3. L’amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

La ponderazione relativa del criterio del prezzo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo sia neutralizzato nella scelta dell’aggiudicatario dell’appalto.

Se, in casi eccezionali, la ponderazione non è tecnicamente possibile, in particolare a causa dell’oggetto dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice precisa soltanto l’ordine decrescente d’importanza nell’applicazione dei criteri

.

11 Ai sensi dell’art. 98 del regolamento finanziario:

1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell’apertura simultanea.

(…)

3. Tranne che per gli appalti di importo limitato (…), le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d’apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d’apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d’appalto, da un comitato appositamente designato per proporre l’aggiudicatario dell’appalto

.

12 L’art. 143, n. 2, delle modalità d’esecuzione disponeva, nella versione applicabile al momento dei fatti, che:

I candidati possono scegliere di trasmettere l’offerta come segue:

a) per posta, nel qual caso i documenti della gara d’appalto precisano che si fa riferimento alla data di spedizione per raccomandata in cui fa fede il timbro postale;

b) mediante deposito presso gli uffici dell’istituzione direttamente o tramite qualsiasi mandatario dell’offerente, compresi i servizi di corriere, nel qual caso i documenti della gara d’appalto precisano, oltre alle informazioni di cui all’articolo 130, paragrafo 2, lettera a), l’ufficio al quale le offerte sono consegnate contro ricevuta datata e firmata

.

13 A norma dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario:

L’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime

.

14 L’art. 149 delle modalità d’esecuzione precisa al riguardo, nella versione applicabile al momento dei fatti, che:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese in merito all’aggiudicazione del contratto d’appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare all’aggiudicazione di un appalto già oggetto di gara o di riavviare il procedimento.

2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni di calendario dalla ricezione di una domanda scritta, le informazioni di cui all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario

.

Fatti

15 La ricorrente, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, è una società di diritto greco che opera nel settore della tecnologia dell’informazione e delle telecomunicazioni.

16 La presente causa riguarda due gare d’appalto concernenti, rispettivamente, la «convalida ed ulteriore sviluppo di SafeSeaNet», col riferimento AESM C‑1/01/04-2004 (in prosieguo: la «gara d’appalto C‑1/01/04»), e le «[s]pecifiche e sviluppo di una banca dati, di una rete e di un sistema di gestione degli incidenti in mare (piattaforma d’informazione sugli incidenti in mare)», col riferimento AESM C‑2/06/04 (in prosieguo: la «gara d’appalto C‑2/06/04»).

  1. Il procedimento relativo...

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