Comunicazioni sulla GU nº T-79/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 22, 2019

Resolution DateMarch 22, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-79/19

Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 - Lantmännen e Lantmännen Agroetanol/Commissione

(Causa T-79/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lantmännen ek för (Stoccolma, Svezia), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Svezia) (rappresentanti: S. Perván Lindeborg, A. Johansson, lawyers, e R. Bachour, Solicitor)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, della decisione C(2019) 743 final della Commissione, del 28 gennaio 2019, relativa ad un’opposizione alla divulgazione presentata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU 2011 L 275, pag. 29) (Caso AT.40054 - Ethanol Benchmarks); e

condannare la convenuta a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi di ricorso.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe le norme di diritto che regolano una procedura di transazione

Le ricorrenti lamentano che gli strumenti giuridici che regolano la procedura di transazione dovrebbero prevenire la divulgazione dei documenti interessati. In particolare, gli articoli 10 bis, 15, paragrafo 1, lettera b) e 16 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 del 7 aprile 20041 , in combinato disposto, dovrebbero essere interpretati nel senso che limitano la divulgazione delle registrazioni dalle discussioni in vista di una transazione alla transazione stessa, a cui si può avere accesso esclusivamente a rigide condizioni.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento

Le ricorrenti lamentano che la convenuta, mediante la sua prassi costante di escludere i documenti informali presentati nel contesto di discussioni in vista di una transazione dal fascicolo al quale hanno accesso altre parti e mediante specifiche rassicurazioni a tal fine nell’ambito delle discussioni in vista di una transazione avrebbe fatto sorgere nei ricorrenti un legittimo affidamento circa il trattamento confidenziale dei documenti di cui si tratta.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe i principi di parità di trattamento e di parità delle armi

Le ricorrenti lamentano che divulgando le registrazioni delle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT