Sentenze nº T-749/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2019

Resolution DateMay 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-749/16

Dumping - Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia - Dazio antidumping definitivo - Registrazione delle importazioni - Applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 - Informazione dell’importatore quanto alle pratiche di dumping e al pregiudizio - Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo - Articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036

Nella causa T-749/16,

Stemcor London Ltd, con sede a Londra (Regno Unito),

Samac Steel Supplies Ltd, con sede a Londra,

rappresentate da F. Di Gianni e C. Van Hemelrijck, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, N. Kuplewatzky, T. Maxian Rusche ed E. Schmidt, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da O. Prost, A. Coelho Dias e S. Seeuws, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 27),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relatore) e B. Berke, giudici

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Stemcor London Ltd e la Samac Steel Supplies Ltd, ricorrenti, sono due società di diritto inglese che importano e commercializzano nell’Unione europea, in particolare, prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, come quelli menzionati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2 In seguito a una denuncia presentata il 1° aprile 2015 dall’Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (in prosieguo: l’«Eurofer»), la Commissione europea ha pubblicato il 14 maggio 2015 l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2015, C 161, pag. 9; in prosieguo: l’«avviso di apertura dell’inchiesta»), conformemente al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [(GU 2009, L 343, pag. 51, e rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22), sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»)].

3 L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»), mentre l’esame delle tendenze al fine della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell’inchiesta.

4 In seguito a una richiesta presentata dall’Eurofer, la Commissione ha adottato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325, dell’11 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2015, L 328, pag. 104), entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

5 L’11 gennaio 2016, le ricorrenti hanno presentato alla Commissione osservazioni scritte sul regolamento di esecuzione 2015/2325. Esse hanno sostenuto che le condizioni per l’istituzione retroattiva di dazi antidumping sui prodotti interessati non erano soddisfatte e che la registrazione delle importazioni nonché l’istituzione retroattiva dei dazi in questione avrebbero comportato conseguenze pregiudizievoli significative per gli importatori e gli utenti dei prodotti interessati nell’Unione. Il 14 gennaio 2016, le ricorrenti sono state sentite nel corso di un’audizione organizzata a loro richiesta dalla Commissione.

6 Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 37, pag. 1), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti interessati a decorrere dal 13 febbraio 2016 e ha invitato le autorità doganali a cessare la registrazione delle importazioni dei prodotti interessati.

7 Il 17 febbraio 2016, la Commissione ha indirizzato alle ricorrenti nonché ad altri importatori una richiesta di informazioni riguardante i prodotti interessati importati tra il 1° aprile 2015 e il 31 gennaio 2016. Con lettere del 9 e del 17 marzo 2016, le ricorrenti hanno depositato le loro risposte alla richiesta di informazioni della Commissione.

8 Il 26 febbraio 2016, le ricorrenti sono state nuovamente sentite nel corso di un’audizione organizzata a loro richiesta dalla Commissione e hanno ribadito che le condizioni per l’istituzione retroattiva di dazi antidumping non erano soddisfatte.

9 L’8 giugno 2016, la Commissione ha informato le ricorrenti delle proprie conclusioni definitive nelle quali la medesima prevedeva di riscuotere retroattivamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate.

10 Il 15 giugno 2016, le ricorrenti sono state sentite nel corso di un’audizione dinanzi al consigliere auditore e hanno contestato le conclusioni contenute nella comunicazione delle conclusioni definitive della Commissione.

11 Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 1), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sui prodotti interessati e ha deciso di riscuotere definitivamente il dazio provvisorio istituito sui medesimi prodotti. In pari data, la Commissione ha adottato, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, il regolamento impugnato, il quale dispone la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate conformemente al regolamento di esecuzione 2015/2325.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2016, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

13 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2017, l’Eurofer ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2017, le ricorrenti hanno chiesto che determinate informazioni contenute nell’atto introduttivo e nei suoi allegati fossero oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’Eurofer ove quest’ultima fosse stata ammessa a intervenire. Le ricorrenti hanno allegato a tale domanda una versione non riservata dei documenti summenzionati.

15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2017, le ricorrenti hanno chiesto che determinate informazioni contenute nel controricorso e nei suoi allegati fossero oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’Eurofer ove quest’ultima fosse stata ammessa a intervenire.

16 Con ordinanza del 3 maggio 2017, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento dell’Eurofer a sostegno delle conclusioni della Commissione e ha ordinato la comunicazione a quest’ultima delle versioni non riservate dei documenti in questione.

17 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2017, le ricorrenti hanno chiesto che determinate informazioni contenute nella replica e nei suoi allegati fossero oggetto di un trattamento riservato nei confronti dell’Eurofer. Le ricorrenti hanno allegato a tale domanda una versione non riservata dei documenti summenzionati.

18 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2017, le ricorrenti hanno formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale, al fine di essere sentite nell’ambito della fase orale del procedimento.

19 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento impugnato, nei limiti in cui le riguarda;

- condannare la Commissione alle spese.

20 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare le ricorrenti alle spese.

21 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

22 A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi. Il primo motivo verte sull’interpretazione e sull’applicazione erronee della condizione secondo la quale l’importatore doveva essere «informato» della portata del dumping, prevista all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c)...

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