Comunicazioni sulla GU nº T-426/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 07, 2018

Resolution DateSeptember 07, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-426/18

Ricorso proposto l’11 luglio 2018 - Bizbike e Hartmobile/Commissione

(Causa T-426/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bizbike (Wielsbeke, Paesi Bassi), Hartmobile BV (Amsterdam, Netherlands) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile presente ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione del 2 maggio 2018 che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese1 per i motivi illustrati nel ricorso; e

condannare la Commissione europea e gli eventuali intervenienti alle spese sostenute nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle circostanze di fatto e di diritto con conseguente violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2016/10362 e, in particolare, dell’obbligo di determinare in capo agli importatori un livello sufficiente di conoscenza o consapevolezza del dumping e del pregiudizio sofferti dall’industria dell’Unione al fine di disporre la registrazione delle importazioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, in fase d’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento 2016/1036, dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Le ricorrenti sostengono che, imputando alle ricorrenti la presunta consapevolezza dell’asserita sussistenza di dumping e pregiudizio e attribuendo loro la conoscenza dei fatti prima che venisse adottata una qualsiasi misura, il regolamento 2018/671 violerebbe il principio della certezza del diritto.

Il regolamento 2018/671, sviluppando un’interpretazione della presunta consapevolezza che vanifica sia la natura eccezionale sia i requisiti del processo di registrazione delle importazioni, violerebbe anche il principio di tutela del legittimo affidamento.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di fatto e di diritto risultante dalla violazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera f), del regolamento 2016/1036 e dell’articolo 16, paragrafo 4, lettera d), del regolamento 2016/10373 , per aver omesso di valutare tutte le prove pertinenti, relative ai fattori economici rilevanti che incidono sulle prestazioni dell’industria dell’Unione, al fine di stabilire il pregiudizio...

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