Sentenze nº T-63/07 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 17, 2010

Resolution DateMarch 17, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-63/07

Nella causa T‑63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, con sede in Stolberg (Germania), rappresentata dall’avv. D. Eickemeier,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, con sede in Jaén (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 dicembre 2006 (procedimento R 761/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la Mülhens GmbH & Co. KG e la Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas, dalla sig.ra I. Labucka, dai sigg. N. Wahl e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2007,

vista l’ordinanza 30 marzo 2009 che autorizza il subentro della Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG alla Mülhens GmbH & Co. KG,

vista la designazione del giudice Labucka per completare la composizione della sezione a seguito dell’impedimento del giudice Tchipev,

in seguito all’udienza dell’11 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 ottobre 2003 la Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio»), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 29, 35 e 39 di cui all’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; materiali per la stampa; articoli per legatoria; fotografie; articoli di cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine per scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;

– classe 29: «Oli commestibili, in particolare olio d’oliva»;

– classe 35: «Pubblicità, gestione d’attività commerciali, amministrazione commerciale, import-export, assistenza nella gestione e direzione di un’impresa commerciale in franchising; vendita al dettaglio in negozi e tramite reti informatiche mondiali, promozione e rappresentanza di prodotti»;

– classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 11 ottobre 2004, n. 41.

5 Il 7 gennaio 2005 la Mülhens GmbH & Co. KG ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto sul fondamento dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 207/2009].

6 A sostegno della sua opposizione, la Mülhens ha invocato la registrazione dei seguenti marchi anteriori:

– il marchio comunitario denominativo 90852 TOSCA, registrato il 16 febbraio 2001, per «profumeria, olii essenziali, cosmetici, dentifrici, saponi»;

– il marchio tedesco denominativo 102194 TOSCA, registrato il 26 ottobre 1907, per «saponi di Marsiglia e saponette solide e in polvere, profumeria, Acqua di Colonia, lanolina, pomate cosmetiche, trucco, polveri, olii capillari, lozioni per capelli, lozioni per il cuoio capelluto, utensili per la cura dei denti e della bocca, per la cura della pelle e della barba, coloranti per capelli, profuma biancheria, spazzolini da denti e da unghie, sali da bagno»;

– il marchio tedesco denominativo n. 258495 TOSCA, registrato il 10 gennaio 1921, per «cosmetici, in particolare preparati profumati»;

– il marchio tedesco denominativo n. 301590 TOSCA, registrato il 7 maggio 1923, per «saponi di Marsiglia e saponette solide e in polvere, profumeria, Acqua di Colonia, lanolina, pomate cosmetiche, trucco, polveri, olii capillari, lozioni per capelli, lozioni per il cuoio capelluto, utensili per la cura dei denti e della bocca, per la cura della pelle e della barba, coloranti per capelli, profuma biancheria, spazzolini da denti e da unghie, sali da bagno»;

– il marchio tedesco denominativo n. 1048297 TOSCA, registrato il 13 maggio 1983, per «profumeria, olii essenziali, cosmetici, saponi, dentifrici, lozioni per capelli, prodotti chimici a fini sanitari, disinfettanti»;

– il marchio notorio TOSCA, utilizzato in Germania per «profumeria, eau de toilette, Acqua di Colonia, lozione per il corpo, saponette, gel per la doccia, deodoranti, talco».

7 L’opposizione si basava, in particolare, su «profumeria, eau de toilette, Acqua di Colonia, lozione per il corpo, saponette, gel per la doccia, deodoranti, talco», prodotti per i quali la Mülhens invocava la notorietà dei marchi anteriori, ed era diretta contro tutti i prodotti e i servizi designati...

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