Sentenze nº T-189/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 18, 2010

Resolution DateMarch 18, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-189/08

Nella causa T‑189/08,

Forum 187 ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. A. Sutton e dalla sig.ra G. Forwood, barristers,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. N. Khan e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7), nella parte in cui non concede periodi transitori prospettici ragionevoli ai centri di coordinamento interessati dalla sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I‑5479),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il regime fiscale belga dei centri di coordinamento, derogatorio rispetto a quello comune, è disciplinato dal regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, relativo all’istituzione di centri di coordinamento (Moniteur belge del 13 gennaio 1983, pag. 502), come più volte integrato e modificato.

2 La possibilità di fruire di tale regime è subordinata all’autorizzazione preliminare e individuale del centro di coordinamento mediante regio decreto. Per ottenere tale autorizzazione, il centro deve far parte di un gruppo di natura multinazionale, che sia dotato di un capitale e di riserve di importo uguale o superiore a 1 miliardo di franchi belgi (BEF) e che realizzi un fatturato annuo il cui importo consolidato raggiunga o superi BEF 10 miliardi. Soltanto talune attività preparatorie, ausiliarie o di centralizzazione vengono autorizzate e le imprese del settore finanziario sono escluse dal beneficio di tale regime. I centri devono avere alle proprie dipendenze in Belgio almeno l’equivalente di dieci persone a tempo pieno al termine dei primi due anni di attività.

3 L’autorizzazione accordata al centro è valida per dieci anni ed è rinnovabile per la stessa durata.

4 Il regime fiscale dei centri di coordinamento è stato esaminato dalla Commissione delle Comunità europee all’atto della sua istituzione. In particolare, in decisioni comunicate sotto forma di lettere il 16 maggio 1984 ed il 9 marzo 1987, la Commissione aveva in sostanza considerato che un tale regime, fondato su un sistema di determinazione forfettaria dei redditi dei centri di coordinamento, non conteneva elementi di aiuto.

5 Dopo aver adottato, l’11 novembre 1998, una comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3), la Commissione ha intrapreso un esame generale della legislazione fiscale degli Stati membri sotto il profilo delle norme relative agli aiuti di Stato.

6 In tale contesto, il 12 febbraio 1999 la Commissione ha chiesto alle autorità belghe talune informazioni relative, segnatamente, al regime dei centri di coordinamento. Queste hanno risposto nel marzo 1999.

7 Nel luglio 2000, i servizi della Commissione hanno informato le suddette autorità che sembrava che tale regime costituisse un aiuto di Stato. Allo scopo di avviare il procedimento di cooperazione, a norma dell’art. 17, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE] (GU L 83, pag. 1), i servizi della Commissione hanno invitato le autorità belghe a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese.

8 L’11 luglio 2001, la Commissione ha adottato quattro proposte di misure mirate sulla base dell’art. 88, n. 1, CE, segnatamente riguardo al regime dei centri di coordinamento. Essa ha proposto alle autorità belghe di accettare di apportare un certo numero di modifiche a tale regime, pur prevedendo, in via transitoria, che i centri autorizzati prima della data di accettazione di tali misure potessero continuare a fruire del regime anteriore sino al 31 dicembre 2005.

9 In mancanza di accettazione, da parte delle autorità belghe, delle misure mirate proposte, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale con decisione notificata con lettera del 27 febbraio 2002 (GU C 147, pag. 2), conformemente all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 659/1999. In particolare, essa ha invitato il Regno del Belgio a presentare le proprie osservazioni ed a fornire qualsiasi informazione utile alla valutazione della misura in esame. Essa ha altresì invitato tale Stato membro ed i terzi interessati a presentare osservazioni ed a fornire qualsiasi elemento utile per stabilire se esistesse, in capo ai beneficiari del regime in questione, un legittimo affidamento che imponesse di prevedere misure transitorie.

10 Il 13 settembre 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale (causa T‑276/02).

11 In esito a tale procedimento di indagine formale, il 17 febbraio 2003, la Commissione ha adottato la decisione 2003/757/CE relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282, pag. 25; in prosieguo: la «decisione del 2003»).

12 A norma degli artt. 1 e 2 della decisione del 2003:

Articolo 1

Il regime fiscale attualmente applicato in Belgio a favore dei centri di coordinamento riconosciuti ai sensi del regio decreto n. 187 costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il Belgio è tenuto a ritirare il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 ovvero a modificarlo in modo da renderlo compatibile con il mercato comune.

Dalla data di notificazione della presente decisione, i vantaggi di detto regime o di suoi elementi non possono più essere concessi a nuovi beneficiari, né essere mantenuti mediante rinnovo degli accordi esistenti.

Per quanto riguarda i centri autorizzati prima del 31 dicembre 2000, il regime può essere mantenuto fino alla scadenza dell’autorizzazione individuale in vigore alla data di notifica della presente decisione e al più tardi al 31 dicembre 2010. Conformemente al paragrafo 2, in caso di rinnovo dell’autorizzazione prima di quella data, il beneficio del regime oggetto della presente decisione non può più essere concesso, nemmeno a titolo temporaneo

.

13 Fin dal 6 marzo 2003, il Regno del Belgio si è rivolto contemporaneamente alla Commissione e al Consiglio, ai quali ha chiesto che «sia fatto quanto necessario affinché i centri di coordinamento, il cui riconoscimento scade[va] dopo il 17 febbraio 2003, [potessero] beneficiare di una proroga fino al 31 dicembre 2005». Tale richiesta è stata ripetuta il 20 marzo e il 26 maggio 2003 sul fondamento dell’art. 88, n. 2, terzo comma, CE.

14 Il 25 e 28 aprile 2003, il Regno del Belgio e la ricorrente, l’associazione Forum 187 che raggruppa i centri di coordinamento, hanno proposto un ricorso diretto alla sospensione e all’annullamento totale o parziale della decisione del 2003 (cause C‑182/03 e T‑140/03, divenute causa C‑217/03; cause C‑182/03 R e T‑140/03 R, divenute causa C‑217/03 R).

15 Con ordinanza 2 giugno 2003, causa T‑276/02, Forum 187/Commissione (Racc. pag. II‑2075), il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione di avviare un procedimento d’indagine formale.

16 Con ordinanza 26 giugno 2003, cause riunite C‑182/03 R e C‑217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I‑6887; in prosieguo: l’«ordinanza Forum 187»), il presidente della Corte ha sospeso l’esecuzione della decisione del 2003, nella parte in cui essa vieta al Regno del Belgio di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento ancora valide alla data della notifica di detta decisione.

17 Conformemente all’autorizzazione loro concessa dall’ordinanza Forum 187, le autorità belghe hanno rinnovato le autorizzazioni dei centri di coordinamento che scadevano tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005. Ad eccezione di quattro centri che hanno beneficiato di un rinnovo per una durata indeterminata, tutte queste autorizzazioni sono state rinnovate per un periodo che scadeva il 31 dicembre 2005.

18 Con decisione del Consiglio 16 luglio 2003, 2003/531/CE, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 184, pag. 17), adottata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, è stato dichiarato compatibile con il mercato comune «l’aiuto che il Belgio intende[va] accordare sino al 31 dicembre 2005 alle imprese che alla data del 31 dicembre 2000 beneficiavano di un’autorizzazione quale centro di coordinamento ai sensi del regio decreto n. 187 (…) che scade tra il 17 febbraio 2003 ed il 31 dicembre 2005». Il 24 settembre 2003, la Commissione ha presentato un ricorso di annullamento avverso tale decisione (causa C‑399/03).

19 Il 22 giugno 2006, la Corte ha annullato parzialmente la decisione del 2003 nella parte in cui non prevedeva misure transitorie per quanto riguarda i centri di coordinamento con domanda di rinnovo dell’autorizzazione pendente alla data di notifica della decisione suddetta, o con autorizzazione in scadenza contemporaneamente o poco dopo tale notifica (sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479; in prosieguo: la «sentenza Forum 187»). In pari data, con la sentenza relativa alla causa C‑399/03, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑5629) la Corte ha altresì annullato la decisione 2003/531.

20 Con lettera 4 luglio 2006, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di fornirle, entro un termine di 20 giorni lavorativi, talune informazioni per determinare il seguito da dare alla sentenza Forum 187.

21...

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