Comunicazioni sulla GU nº T-538/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 19, 2018

Resolution DateOctober 19, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-538/18

Ricorso proposto il 14 settembre 2018 - Dickmanns / EUIPO

(Causa T-538/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’atto dell’EUIPO, comunicato con lettera del 14 dicembre 2017, con cui tale Ufficio stabilisce che il contratto della ricorrente come agente temporaneo presso l’EUIPO avrebbe avuto termine il 30 giugno 2018 e, per quanto necessario, annullare anche gli atti dell’EUIPO comunicati con lettere del 23 novembre 2013 e del 4 giugno 2014;

condannare l’EUIPO a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal Tribunale ex bono et aequo, dei danni morali e immateriali ad essa causati dalla decisione dell’EUIPO, menzionata nel primo paragrafo delle presenti conclusioni.

condannare l’EUIPO alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Errore manifesto di valutazione, mancato esercizio della discrezionalità da parte dell’Ufficio, violazione di principi di non discriminazione e della parità di trattamento, violazione del divieto di arbitrarietà

La ricorrente contesta che l’EUIPO avrebbe illegittimamente omesso di esercitare la propria discrezionalità nel senso di prorogare una seconda volta il contratto di servizio della ricorrente, a norma dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell’UE (in prosieguo: «RAA»), o comunque non l’avrebbe esercitata entro un limite temporale adeguato precedente la scadenza del contratto di servizio.

Violazione delle linee guida per la proroga dei contratti a termine degli agenti temporanei (in prosieguo: le «linee guida»), violazione del principio di buona amministrazione, del divieto di discriminazione e del principio della parità di trattamento, nonché del principio secondo cui la risoluzione del contratto di un agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), e lettera f) del RAA, richiede una causa giustificativa (una «giusta causa») e violazione dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della direttiva del Consiglio 1999/70/CE 1 , relativa all’accordo quadro [(in particolare il suo articolo 1, lettera b), e 5, paragrafo 1)], nonché l’articolo 4 della Convenzione n. 158 dell’OIL.

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